La CTP di Roma ribadisce l'invalidità della notifica delle cartelle di pagamento effettuata da un indirizzo p.e.c. delle Entrate inidoneo a legittimarla

Agenzia delle entrate: occhio alla pec che spedisce la cartella

[Torna su]

Molti contribuenti laziali che hanno ricevuto una cartella di pagamento dall'Agenzia delle entrate potranno tirare un respiro di sollievo grazie a una conferma di recente arrivata dalla Commissione tributaria provinciale di Roma: la sentenza n. 9274/2020 (sotto allegata) ha infatti ribadito che l'indirizzo p.e.c. "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it" non è idoneo a essere utilizzato come mezzo per fare una notifica valida.

Notifica invalida se l'indirizzo non è nei pubblici elenchi

[Torna su]

Tale indirizzo, del resto, non risulta dai registri ufficiali Reginde o Indice PA e non può essere riferito all'agente della riscossione neanche facendo ricorso al sito web dell'Agenzia delle entrate.

Come già specificato in più occasioni dalla giurisprudenza, invece, la notificazione via p.e.c., per essere valida, deve essere fatta esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante che risulti da pubblici elenchi. In caso contrario, la cartella di pagamento deve considerarsi inesistente.

Quante cartelle sono inesistenti?

[Torna su]

Oltre a quelle notificate al contribuente direttamente interessato dalla pronuncia della CTP di Roma, rappresentato in giudizio dall'Avv. Gian Luca Proietti Toppi, le cartelle inesistenti potrebbero essere molte di più e riguardare anche migliaia di contribuenti, non necessariamente laziali.

È di certo un valido motivo per fare tutti i controlli necessari, prima di pagare quanto preteso dall'Agenzia delle entrate.


Si ringrazia l'Avv. Gian Luca Proietti Toppi per la cortese segnalazione


Leggi anche: Cartelle: è valida la notifica dalla pec delle Entrate?

Scarica pdf sentenza CTP Roma numero 9274/2020
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: