- Omicidio colposo per il conducente
- Manca il nesso di causa, la bambina si è tolta la cintura da sola
- Il conducente è tenuto a far rispettare le regole anche durante la marcia
Omicidio colposo per il conducente
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A nulla vale il tentativo del conducente di convincere la Cassazione che il tragico incidente che ha provocato la morte di una minore è da ricondurre alla condotta di quest'ultima che, seduta sul sedile posteriore, ad un certo punto si è slacciata le cinture di sicurezza e per questo è stata sbalzata fuori dall'abitacolo in seguito a un grave tamponamento. Gli Ermellini infatti nella sentenza n. 32864/2020 (sotto allegata) fanno presente che grava sul conducente l'obbligo di far rispettare le regole in auto, non solo al momento della partenza, ma anche durante il viaggio. Ma vediamo come è iniziato tutto.
La Corte d'Appello conferma la decisione di primo e dichiara responsabile l'imputato per il reato di omicidio colposo ai danni di una minore che, seduta sul sedile posteriore dell'auto, sbalzando fuori dall'abitacolo, a causa di un grave tamponamento, riportava gravi lesioni a causa delle quali decedeva. Al conducente viene contestata la violazione dell'art. 172 del C.d.S perché non ha assicurato la bambina al sedile posteriore dell'auto che conduceva con dotazioni in grado di evitare che il passeggero sbalzasse fuori o urtasse contro le parti rigide del veicolo.
In sede di appello il conducente contesta l'assenza di adeguate misure di contenimento della bambina sul sedile posteriore dell'auto, che sfuggendo al controllo del conducente si era liberata dalle cinture durante il trasporto.
Manca il nesso di causa, la bambina si è tolta la cintura da sola
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Il difensore del conducente tenta quindi la strada della Cassazione, sollevando i seguenti motivi di ricorso. Con il primo contesta la sussistenza del nesso di causa tra condotta del conducente ed evento. Il fatto è riconducibile esclusivamente alla condotta della minore, che assicurata dal conducente al sedile posteriore, si è liberata durante il viaggio. Non si può infatti pretendere dal conducente, impegnato alla guida, di verificare che la minore avesse costantemente la cintura allacciata. Con il secondo invece lamenta il trattamento sanzionatorio, che si allontana molto dai minimi di legge.
Il conducente è tenuto a far rispettare le regole anche durante la marcia
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La Cassazione con la sentenza n. 32864/2020 dichiara il ricorso inammissibile per le seguenti ragioni.
Il primo motivo è infondato perché finalizzato a ottenere una valutazione diversa delle risultanze processuali. La sentenza in ogni caso è esente da vizi perché illustra e motiva ampiamente le ragioni per le quali è giunta ad affermare la penale responsabilità del conducente.
La Corte territoriale ha infatti ribadito che, come emerso dalle dichiarazioni e dalla perizia la prospettazione secondo cui "la minore si sarebbe slacciata dal sistema di ritenuta in modo tale da non essere percepita dal conducente e dagli altri accompagnatori adulti, risulta sprovvista di coerenza, legittimità e plausibilità in ragione di una serie di argomentazioni, di ordine storico e logico che la difesa del ricorrente non ha affatto contrastato."
Il conducente, come osservato correttamente dal giudice d'appello, non ha rispettato le specifiche regole cautelari contemplate dall'art. 172 del Codice della Strada in quanto "l'obbligo del rispetto dell'adozione delle cautele imposte dalla legge al momento della intrapresa della marcia, permane, in termini di vigilanza, anche nel corso del tragitto."
Inammissibile il secondo motivo di ricorso. La pena è stata applicata facendo riferimento a valori inferiori alla media edittale, pertanto risulta congrua e adeguata. Sul punto poi occorre precisare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale previsto rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la pena è stata applicata nella misura media e ancora di più, se prossima al minimo.
Scarica pdf Cassazione n. 32864/2020• Foto: 123rf.com