- Non spettano al maestro i danni morali ed esistenziali
- Vittima dei reati di calunnia e diffamazione il maestro
- Ricorso respinto, la Cassazione non può giudicare nel merito
Non spettano al maestro i danni morali ed esistenziali
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La Cassazione con la sentenza n. 26968/2020 (sotto allegata) conferma quanto deciso in sede di merito e nega al maestro il risarcimento dei danni morali ed esistenziali lamentati per asserite frasi diffamatorie rese a un ispettore scolastico da una sua scolara e dalla madre.
Al maestro va male infatti fin dal primo grado, perché in questa sede il giudice rigetta la domanda di risarcimento dei danni esistenziali e morali lamentati dall'attore, per dichiarazioni diffamatorie rese all'ispettore scolastico da un'alunna e della di lei madre e condanna l'attore per lite temeraria.
La Corte d'Appello, in accordo con il giudice di primo grado, ritenendo prive di contenuto offensivo ed escludendo ogni intento persecutorio rigetta il gravame e condanna l'appellante a pagare le spese all'appellata.
Vittima dei reati di calunnia e diffamazione il maestro
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In Cassazione però il ricorrente solleva le seguenti doglianze.
- Con il primo sostiene, alla luce dei risultati delle prove raccolte in giudizio, di essere vittima di reato di diffamazione.
- Con il secondo fa presente che la ricostruzione dei fatti operata dalla corte d'appello non trova riscontro nel materiale probatorio.
- Con il terzo contesta la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di primo e di secondo grado, in quanto hanno omesso di considerare il rilievo che tale prova avrebbe avuto sul compendio probatorio nel suo complesso.
- Con il quarto contesta la condanna per lite temeraria visto che è esso parte lesa, tanto più che controparte non ha provato i danni che ha sostenuto di aver subito.
- Con il quinto infine denuncia la mancata applicazione dell'art. 331 c.p.p che contempla la "Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio." I giudici non hanno tenuto conto, a suo dire, della sua situazione storica e personale e non hanno considerato che in realtà è stato vittima di calunnia.
Ricorso respinto, la Cassazione non può giudicare nel merito
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La Corte di Cassazione dichiara i primi tre motivi e il quinto inammissibili, perché tutti finalizzati a ottenere una diversa valutazione del quadro probatorio e ad ottenere un terzo grado di giudizio di merito, al solo fine di sostenere che in realtà è stato il ricorrente vittima dei reati di calunnia e diffamazione.
Infondato invece il quarto motivo, in quanto non risulta che il ricorrente sia stato condannato ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c, quanto piuttosto per lite temeraria. Condanna che tra l'altro è stata ampiamente motivata dal giudice dell'Appello.
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Scarica pdf Cassazione n. 26928/2020Il reato di calunnia