L'ispezione è un mezzo di prova che va incontro a limiti precisi. Impossibile costringere i soggetti a subire ispezioni, per questo in caso di rifiuto sono previste sanzioni pecuniarie per il terzo e, dopo la riforma Cartabia, anche per la parte

Cos'è l'ordine d'ispezione

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Il potere d'ispezione di persone e di cose è una delle facoltà riservate al giudice nell'ambito delle sue attività istruttorie.

L'ispezione è un mezzo di prova che consente di ottenere, in maniera immediata, informazioni utili alla risoluzione della controversia, attraverso la conoscenza diretta da parte del giudice o di un suo consulente tecnico all'uopo incaricato.

Come vedremo, in tema di ispezione assumono particolare rilievo anche i diritti contrapposti della parte tenuta a sottoporvisi (in primis il suo diritto alla riservatezza).

Limiti all'ammissibilità dell'ispezione

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I tratti principali della disciplina normativa dell'ispezione risiedono nel disposto degli artt. 118 e 258 del codice di procedura civile.

In base al primo comma dell'art. 118 c.p.c., è in potere del giudice ordinare alle parti e ai terzi l'ispezione sulla loro persona o sulle cose in loro possesso.

L'ispezione, pertanto, si configura come un mezzo di prova che può essere disposto solo d'ufficio, a differenza dell'ordine di esibizione di documenti di cui all'art. 210 c.p.c., che invece richiede l'iniziativa di parte.

L'ordine d'ispezione può essere disposto a condizione che:

  • l'assunzione della prova si evidenzi come indispensabile per conoscere i fatti di causa
  • l'ispezione possa compiersi senza grave danno per la parte o per il terzo
  • l'ispezione possa compiersi senza costringere la parte o i terzi a rivelare segreti del tipo di cui agli artt. 200-202 c.p.p. (segreto professionale, segreto d'ufficio e segreto di Stato)

Potere d'ispezione e diritto alla riservatezza

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Come anticipato, il potere d'ispezione può scontrarsi con il diritto alla riservatezza della parte.

Proprio per questo motivo il legislatore ha previsto i limiti appena evidenziati.

In particolare, il grave danno cui la norma citata fa cenno è riconducibile al concetto di inviolabilità della libertà personale e del domicilio, tutelata dagli artt. 13 e 14 della Costituzione.

Rifiuto dell'ispezione

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Particolare importanza rivestono i commi secondo e terzo dell'art. 118 c.p.c., che individuano le conseguenze del rifiuto ingiustificato della parte o del terzo a consentire l'ispezione ordinata dal giudice.

Se il rifiuto proviene dalla parte, il giudice può tenerne conto per desumerne argomenti di prova nell'ambito della sua attività valutativa, ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (per conoscere il valore degli argomenti di prova, si rimanda alla nostra guida sulla valutazione della prova), ma non solo. La riforma Cartabia, ha previsto per la parte anche la condanna al pagamento di una pena pecuniaria da euro 500,00 ed euro 3.000,00.

Il rifiuto del terzo, invece, comporta solo l'irrogazione di una pena pecuniaria ai suoi danni da euro 250,00 a euro 1.500,00.

In ogni caso, il fatto stesso che siano previste tali conseguenze a danno di chi si rifiuta, evidenzia l'impossibilità di costringere la parte o i terzi a sottoporsi ad ispezione (su questo punto si riscontra unità di vedute solo con riferimento all'ispezione personale, mentre è dibattuta la coercibilità dell'ispezione di cose e di luoghi).

Modi dell'ispezione

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L'ispezione viene disposta con ordinanza motivata che, ai sensi dell'art. 258 c.p.c., deve consentire di individuare il tempo, il luogo e il modo di esecuzione della stessa.

L'ordinanza è modificabile e revocabile e può essere disposta in ogni stato e grado del processo.

Gli artt. 259-262 c.p.c. forniscono le indicazioni di dettaglio attinenti alle modalità di esecuzione dell'ispezione.

In particolare, è previsto che all'ispezione debba procedere il giudice personalmente. Questi, però, ha facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico quando lo ritenga opportuno (art 259 c.p.c.).

Il c.t.u. può, inoltre, essere delegato all'esecuzione dell'ispezione corporale, che deve essere compiuta con ogni cautela per garantire il rispetto della persona (art. 260 c.p.c.). In occasione dell'ispezione corporale, peraltro, il soggetto sottoposto può farsi assistere da persona di sua fiducia, a condizione che questa sia ritenuta idonea dal giudice (art. 93 disp. att. c.p.c.).

Più in generale, nel corso di un'ispezione, a norma dell'art. 262 c.p.c., il giudice può assumere informazioni da terzi e può dare i provvedimenti necessari per ottenere l'esibizione della cosa o l'accesso ai luoghi.


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