- Approvazione e omologazione sono procedure equivalenti
- La normativa: cosa dice il Codice della Strada?
- Le procedure tipo
- Le procedure per i sistemi di misurazione della velocità
- Mancanza di contestazione immediata
- La giurisprudenza contraria
- La replica alla nota del MIT
Approvazione e omologazione sono procedure equivalenti
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Le procedure di approvazione e di omologazione dei dispositivi di rilevamento automatico sono equivalenti e dunque, una volta approvate, le apparecchiature possono essere utilizzate per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelle omologate.
L'importante chiarimento, su quella che negli ultimi anni ha rappresentato una vera e propria vexata quaestio, giunge direttamente dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona del Direttore Generale Dott. Ing. Giovanni Lanati.
Sul sito istituzionale del MIT, infatti, è stata pubblicata l'11 novembre 2020 una comunicazione riguardante misuratori di velocità, telecamere di controllo degli ingressi nelle zone a traffico limitato (ZTL) e sistemi per la violazione del semaforo rosso con cui la Direzione Generale competente ha risposto ai quesiti e alle richieste di pareri in merito.
Si tratta di un comunicato che fornisce un'interpretazione in netto contrasto con l'orientamento consolidatosi negli ultimi anni in seno alla giurisprudenza maggioritaria, che, invece, ha ritenuto che i termini "omologazione" e "approvazione" non potessero ritenersi sinonimi, con la conseguente invalidità delle sanzioni elevate da dispositivi non omologati, ma semplicemente approvati. Lo dimostra, tra le altre, una delle ultime decisioni, pubblicata dal Giudice di Pace di Treviso il 1° dicembre.
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La normativa: cosa dice il Codice della Strada?
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Come confermato dal comunicato stesso, i dubbi riguardano proprio la differenza tra le procedure di approvazione rispetto a quelle di omologazione di tali sistemi, anche in relazione alla "presunta criticità della mancata omologazione di tutti i sistemi di misurazione della velocità" (sia istantanea che media), nonché degli altri dispositivi di rilevamento elettronico, che sono comunque stati oggetto di approvazione.
La materia, spiega la Direzione Generale, è disciplinata dall'art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada che trova la sua attuazione nell'art. 192 del Regolamento di esecuzione, norme che costituiscono l'impianto generale di riferimento.
Sembra al Ministero che la terminologia usata dal legislatore conduca "inequivocabilmente a sostenere la totale equivalenza delle procedure di approvazione e di omologazione, laddove i due vocaboli vengono utilizzati sistematicamente in correlazione tra loro, uniti dalla congiunzione coordinativa 'od"', in funzione di creare un'alternativa tra le due parole".
Ancora, a sostegno di tale interpretazione, viene menzionato l'art. 192 del Regolamento di esecuzione il quale, al comma 1, nel definire la procedura da osservare per l'ottenimento dell'autorizzazione alla commercializzazione del prodotto, precisando che "Ogni volta che nel codice e nel presente regolamento è prevista la omologazione o la approvazione ...", manifesterebbe così la perfetta equivalenza dei due termini.
Le procedure tipo
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In seconda battuta, la Direzione Generale si sofferma sulle "procedure tipo" per l'omologazione/approvazione di dispositivi/sistemi di rilevazione d'infrazioni, previste dal richiamato art. 45, comma 6, del vigente Codice della Strada e regolate dall'art. 192 del citato Regolamento.
Queste, spiega il comunicato, si fondano "su un'istruttoria tecnico-amministrativa, identica sia per l'omologazione sia per l'approvazione, svolta da questo Ufficio, tesa a valutare la validità, l'efficacia e l'efficienza del prodotto e la sua conformità alle norme tecniche nazionali e comunitarie, vigenti al momento dell'esame".
Una volta acquisite e verificate tutte le certificazioni necessarie, viene poi richiesto il parere al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, massimo organo tecnico consultivo dello Stato, che si pronuncia sul dispositivo/sistema proposto, valutandone l'efficienza tecnica e l'idoneità a svolgere la funzione per la quale è richiesta l'approvazione/omologazione.
In caso di esito favorevole, spiega il Ministero, viene emanato un decreto dirigenziale che autorizza il titolare della richiesta alla commercializzazione dei diversi esemplari del dispositivo/sistema, da produrre in conformità al prototipo depositato all'atto della richiesta di omologazione o approvazione.
Pertanto, "la differenza tra un procedimento di omologazione e uno di approvazione sarebbe dunque da ricercarsi unicamente nel fatto che per il primo esistono le relative norme tecniche di riferimento, europee e/o italiane, specifiche per la funzione fondamentale svolta dal dispositivo/sistema, mentre per il secondo manca tale riferimento".
Ciò non significa, sostiene il MIT, che nel caso dell'approvazione non si seguano procedure standardizzate e non vengano verificate le funzionalità e i requisiti dei medesimi dispositivi, in modo omogeneo. Pertanto, ed è questo il punto fondamentale del comunicato, una volta approvati, i dispositivi possono essere utilizzati per l'accertamento delle violazioni, parimenti a quelli omologati.
Le procedure per i sistemi di misurazione della velocità
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Il Ministero si sofferma, inoltre, sulla specifica ipotesi dei sistemi di misurazione della velocità, i quali, in assenza di una specifica norma tecnica di riferimento, volta a definire i loro requisiti e le loro caratteristiche, sono ancora attualmente soggetti all'approvazione della Direzione Generale.
Procedura, quella dell'approvazione, che involge tutti i sistemi di misurazione della velocità installati e utilizzati dagli organi di polizia per l'accertamento delle violazioni e che risulta definita dal D.M. n. 282 del 13 giugno 2017, emanato in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015.
Con questa celebre pronuncia, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l'art. 45, comma 6, del Codice della Strada, nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
L'art. 1 del D.M. n. 282/17 precisa proprio che "nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione (…) si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'articolo 192, comma 3, del decreto sopra richiamato", a conferma che per i misuratori di velocità, ancora oggi, ci si debba necessariamente riferire al termine "approvazione".
Tale accuratezza, e la conseguente regolarità dell'accertamento del superamento del limite di velocità consentito, nei limiti della tolleranza prevista dalla norma primaria, sarebbe dunque garantita dalle prove di funzionalità e di taratura, che vengono richieste per l'ottenimento dell'approvazione, e dalle successive verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura, come definite nell'allegato tecnico al D.M. n. 282/17, art. 3.
Mancanza di contestazione immediata
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Ulteriore conferma dell'equivalenza delle due procedure, sotto il profilo giuridico, giunge secondo il MIT dalla previsione di cui all'art. 201, comma 1-bis, C.d.S., relativo ai casi in cui non è necessaria la contestazione immediata, il quale disciplina i sistemi di accertamento automatico delle violazioni, ma non distingue tra approvazione e omologazione.
Inoltre, lo stesso art. 345 del Regolamento "Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità", attuativo dell'art. 142 del Codice della Strada, indica espressamente al comma 2 che "Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero".
In conclusione, per quanto detto sopra, la Direzione Generale conclude in tal senso: "i decreti di approvazione dei diversi sistemi di regolazione e controllo della circolazione e, in particolare, dei sistemi di misurazione della velocità, sono tecnicamente validi ed efficaci ai fini dell'accertamento del superamento del limite di velocità e della contestazione della relativa infrazione".
La giurisprudenza contraria
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Come anticipato, la comunicazione del MIT depone in senso nettamente contrario rispetto alle numerose decisioni dei giudici italiani che hanno ritenuto le due procedure tra loro ben distinte. Ed è dunque probabile che il documento sia stato diffuso proprio con l'intento di contrastare questo indirizzo giurisprudenziale sfavorevole agli organi di polizia.
Il Giudice di Pace di Milano, in una sentenza dell'11 febbraio 2019, ha ad esempio stigmatizzato l'uso promiscuo dei due termini affermando che la sovrapposizione sia "solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi".
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Omologazione e approvazione, secondo i giudici, non sono dunque sinonimi e vengono ritenute procedure distinte che sfociano in distinti provvedimenti amministrativi, nell'ambito della procedura di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità. Una conclusione confermata anche dal Giudice di Pace di Padova (sent. 775/2019) e dal Giudice di Pace di Treviso (sent. 443/2020).
Leggi anche Autovelox: non basta l'approvazione ministeriale a provare l'omologazioneA tal fine, la chiave di lettura si fonda proprio sull'art. 142, comma 6, del C.d.S., che si riferisce inequivocabilmente ad apparecchiature "debitamente omologate", ovvero che abbiano conseguito il provvedimento di omologazione al termine di una valutazione di conformità e rispondenza alla normativa del regolamento del Codice della Strada.
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Il Giudice di Pace di Vercelli, con sentenza depositata il 19 febbraio 2020, proprio a seguito della lettura congiunta dell'art. 201, comma 1-ter, C.d.S. e dell'art. 192 Reg. C.d.S., ha evidenziato come le apparecchiature da utilizzare per i controlli debbano essere omologate qualora il Regolamento di esecuzione ed attuazione stabilisca le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, altrimenti sarà possibile ricorrere alla semplice approvazione, se possibile utilizzando la procedura prevista per l'omologazione.
Lo stesso è stato affermato anche in relazione ai dispositivi che rilevano in maniera automatica il passaggio con il rosso al semaforo.
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In realtà, non sono mancate anche alcune (minoritarie) voci dissenzienti, come dimostra la pronuncia del Tribunale di Alessandria dello scorso 9 ottobre 2020 che, ribaltando la decisione di prime cure che aveva annullato la sanzione amministrativa per eccesso di velocità, ha sostenuto a chiare lettere l'alternatività tra omologazione o approvazione, e che in questo secondo caso sarebbe però stata "necessaria la presenza in sito di personale di polizia" per attestare l'eccesso di velocità rilevato dall'apparecchiatura approvata.
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La replica alla nota del MIT
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"Le motivazioni addotte nel 'parere' reso dal Dr. Ing. Lanati non possono certo travolgere i principi cardine che reggono il nostro ordinamento giuridico e istituzionale, mediante pubblicazione di un comunicato del MIT che si aggrappa, in ultima ratio e con evidente forzatura del diritto, su errate speculazioni lessicali in alcun modo condivisibili, per non ammettere l'enorme lacuna ad oggi presente nel sistema e relative conseguenze. Non è il modo corretto di affrontare e risolvere la questione". È quanto riferisce in estrema sintesi il consulente tecnico Giorgio Marcon, Referente nazionale del Comitato Tecnico Scientifico del Centro Tutela Legale, in una replica alla nota del MIT (qui sotto allegata integralmente).
Contrariamente a quanto asserisce il MIT, sostiene Marcon, le apparecchiature che risultino solamente approvate, non anche omologate, non appaiono funzionali ed efficaci ai fini dell'accertamento. Anche in tal caso l'aggancio normativo è rappresentato dal dictum dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada e dell'articolo 192, comma 2, del regolamento d'attuazione del codice stesso.
"Le affermazioni rese dal Dr. Ing. Lanati nella sua funzione istituzionale sono, a ben vedere, di una gravità sconcertante per l'assoluta carenza di fondamento in diritto e per l'evidente tentativo di voler aggirare, utilizzando in modo inopportuno e superficiale impossibili equiparazioni lessicali, portata e valenza delle norme dettate in materia, pur convalidate e correttamente interpretate dalla Corte di Cassazione" afferma il consulente tecnico, il quale ritiene e sostiene come tale "equiparazione" sia del tutto errata, trattandosi di due terminologie diverse non solo dal punto di vista normativo, ma anche tecnico, mentre resta dunque assodato, ex art. 142 comma 6 C.d.S., che per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova solo le risultanze di apparecchiature "debitamente omologate".