Le ordinanze emesse dai Sindaci contro l'uso dei fuochi d'artificio sono illegittime e nulle. Vediamo perchè

Ordinanze sindaci contingibili e urgenti

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In riferimento ai poteri di ordinanza extra ordinem dei Sindaci è bene sottolineare sin da ora che quest'ultimi sono stati privilegiati ad adottare ordinanze contingibili ed urgenti, prima della Costituzione repubblicana.

E' sempre stato riconosciuto ai Sindaci la disciplina in materia di pubblica sicurezza ai sensi di legge n. 121/1981, cosi come disciplinate ancor prima dalla TULPS.

La tendenza ad ampliare i poteri sindacali in quest'ambito si è inoltre rafforzata con all'introduzione dell'elezione diretta del Sindaco con la legge n. 81 del 25 marzo 1993.

Significative attribuzioni in materia di ordinanze contingibili e urgenti venivano quindi disposte in capo ai "primi cittadini" già con il regio decreto n. 148/1915 che, all'articolo 151 attribuiva al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti di sicurezza pubblica in materia di edilizia, polizia locale e igiene pubblica. La bipartizione del potere sindacale di ordinanza extra ordinem veniva in seguito confermata dal TUEL (decreto legislativo n. 267/2000). Il TUEL

nella sua originaria formulazione disponeva, all'articolo 50 comma 5 che «in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale», e all'articolo 54 comma 2 che «il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica».

I provvedimenti hanno limiti ben precisi

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E' necessario evidenziare che i provvedimenti hanno limiti ben precisi, individuati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 8/1956, la Corte qualificava l'ordinanza extra ordinem alla stregua di un atto amministrativo, strettamente limitato per tempo e territorio e con riferimento ai presupposti per la sua adozione. L'ordinanza può incidere, limitandoli, sui diritti costituzionali, ma deve essere adeguatamente motivata, specie per quanto riguarda i presupposti sopradescritti, oltre che rispettosa dei principi generali dell'ordinamento giuridico. In quanto atto amministrativo, e non già normativo, l'ordinanza è in ogni caso sempre impugnabile dinnanzi all'autorità giudiziaria.

Il persistere di una consuetudine amministrativa insensata ai principi interpretativi posti dalla Corte portava quest'ultima con la sentenza n. 26/1961, l'illegittimità parziale dell'articolo 2 del TULPS. L'articolo 2 veniva pertanto dichiarato costituzionalmente illegittimo «nei limiti in cui esso attribuisce ai prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico».

In seguito alla pronuncia della Corte e all'evoluzione giurisprudenziale, la dottrina limitava il potere di ordinanza sindacale e suddivideva tali ordinanze in uso di: urgenza, contigibilità, temporaneità, preventiva individuazione da parte degli organi competenti della situazione emergenziale che si deve affrontare; ragionevolezza e proporzionalità del provvedimento rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

La Corte, muovendo da un'interpretazione letterale, escludeva preliminarmente che l'art. 54 comma 4 TUEL attribuisse al Sindaco un potere generale di derogare alla normativa vigente mediante una qualsiasi tipologia di ordinanza extra ordinem diversa dall'ordinanza contingibile e urgente. Le ordinanze sindacali extra ordinem sono pertanto solo e soltanto le ordinanze contingibili e urgenti, mentre le ulteriori ordinanze sindacali previste dall'articolo 54 a tutela della sicurezza urbana devono ritenersi limitate alle faccende di "ordinaria amministrazione" La Corte dichiarava pertanto l'illegittimità costituzionale dell'articolo 54 comma 4 del TUEL, limitatamente alla locuzione "anche" prima delle parole "contingibili e urgenti".

La giurisprudenza amministrativa si adeguava quasi immediatamente alla sentenza sopraccitata, riportando i requisiti richiesti per la legittima adozione di ordinanze sindacali contingibili e urgenti nel solco della giurisprudenza ormai consolidata e precedente all'intervento del legislatore del 2008, di cui si è detto.

Analoga sorte toccava all'ordinanza n. 145 del 22 dicembre 2016, ancora una volta adottata ai sensi dell'articolo 54 comma 4 TUEL. Con detta ordinanza il Sindaco ordinava, in tutto il territorio, il divieto assoluto di utilizzare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e altri artifici pirotecnici o comunque contenente miscele detonanti ed esplodenti, oltre al divieto di usare materiale esplodente anche declassificato a meno di 200 metri da centri abitati, persone o animali. Anche in questo caso l'ordinanza impugnata dinnanzi al Giudice amministrativo, risultava nulla e veniva sospesa cautelarmente in via d'urgenza. Il TAR (tribunale amministrativo) ,ha ritenuto che fosse assente un prerequisito necessario per l'esercizio del potere di ordinanza sindacale: la sussistenza di «un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento». Tale caso è stato particolarmente interessante perché il Prefetto aveva espressamente invitato i Sindaci a trasmettere in via preventiva i testi delle eventuali ordinanze, in modo da evitare da un punto di vista istituzionale, la revoca "obbligata" a seguito di parere negativo.

In conclusione possiamo dire, se certamente da un lato è vero che il Sindaco è l'organo più idoneo per rispondere a determinate emergenze locali, vista la sua prossimità alla cittadinanza ,dall'altro è necessario che i poteri sindacali, specie in materia di sicurezza urbana, si muovano nello stretto rispetto dei limiti posti al potere di ordinanza extra ordinem. In altri termini, è necessario che il Sindaco non ceda alla tentazione di utilizzare i propri poteri di ordinanza ai fini di intervenire su problematiche che esulano dal suo naturale ambito di competenza.

La legge è dalla parte di chi produce e vende fuochi d'artificio a norma

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Secondo il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123 attuazione della direttiva 2013/29/UE ,spetta al prefetto la sorveglianze del mercato all'art 29 co. 1 "Il Prefetto, quale autorità di sorveglianza del mercato territorialmente competente, di seguito cosi' denominata, controlla che gli articoli pirotecnici siano immessi sul mercato soltanto se, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati, sono sicuri e non mettono in pericolo la salute e l'incolumità delle persone. All'art. 29 co 2, l'autorità di sorveglianza del mercato, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplodenti, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza, nonché della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza del mercato mediante la predisposizione di un piano contenente le misure tese a:

- effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;

- prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

- conseguentemente, ritirare dal mercato, in esito agli accertamenti disposti, gli articoli che, pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

- ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

Le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 2 sono eseguite dagli organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza su disposizione del Prefetto. Le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono adottate dal Prefetto sulla base dell'esito dei controlli esperiti dagli organi di cui al periodo precedente.

Programma di sorveglianza del mercato articoli pirotecnici

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Il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, predispone, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale. Tale programma, unitamente alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, sono inviati annualmente al Ministero dello sviluppo economico per il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione europea. Il programma settoriale e la raccolta dei dati rimangono a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Il "fuoco d'artificio marcato CE «risponde a elevati standard europei di sicurezza e di bassissima o bassa intensità rumorosa.

Le macroaree di fuochi d'artificio

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Sono state individuate tre macroaree (fuochi d'artificio, articoli pirotecnici teatrali, e altri articoli pirotecnici), ciascuna delle quali è sotto articolata in più categorie. In particolare, la macroarea dei "Fuochi di artificio" si compone di quattro categorie contraddistinte con la sigla F1, F2, F3 e F4; la macro aera degli "Articoli pirotecnici teatrali" si articola nelle categorie contraddistinte con le sigle TI e T2; infine, la macro area degli "Altri articoli pirotecnici" si suddivide nelle categorie P1 e P2.

L'art. 3 del Dlgs. N. 123 - in conformità al diritto unionale - ha operato una nuova classificazione degli artifici:

1) categoria F1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosita' trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

2) categoria F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosita' e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

3) categoria F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

4) categoria F4: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

Per quanto concerne l'acquisto di articoli pirotecnici provenienti da altri Paesi, occorre evidenziare che, a mente dell'articolo 14, decreto legislativo n. 123/2015, l'introduzione nel territorio nazionale di articoli pirotecnici marcati CE è consentita solo agli operatori economici muniti della licenza, ex articolo 47, T.U.L.P.S., di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici e previa comunicazione al Prefetto della provincia di destinazione.

La disposizione vieta dunque ai privati, sprovvisti della predetta autorizzazione di polizia, di introdurre articoli pirotecnici nello Stato (articolo 14, comma 3, decreto legislativo n. 123/2015).

A tale scopo, il Ministero dell'Interno ha sensibilizzato le Prefetture affinché vogliano, nelle forme ritenute opportune, portare all'attenzione le indicazioni contenute nella direttiva del 10 maggio 2019, prot. 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BI, dal titolo "Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici". Limitazioni alla vendita" alle locali Camere di Commercio, affinché ne rendano edotte le diverse categorie interessate.

In questo senso, il Ministero dell'Interno ritiene utile che tali attività di verifica siano condotte sull'intero territorio nazionale, secondo il modello "ad alto impatto", positivamente sperimentato per lo sviluppo dei controlli su altre attività sottoposte alla legislazione di pubblica sicurezza.

Sulla base di queste considerazioni appare innanzitutto opportuno avviare una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle imprese e degli altri soggetti professionali che agiscono in questo campo, per la tutela di tutte le attività pirotecniche che lavorano ai sensi di legge cosi predisposte dal legislatore.


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