Il Tribunale di Reggio Calabria condanna il Miur a risarcire alla vittima di atti di bullismo anche il danno morale per le ripercussioni sulla vita del giovane

Domanda di risarcimento danni da bullismo

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Il Tribunale di Reggio Calabria con la sentenza n. 1087/2020 (sotto allegata) riconosce alla vittima di bullismo anche il danno morale per le sofferenze, la vergogna e le umiliazioni subite, sentimenti che nel caso di specie hanno avuto importanti riflessi negativi sulla vita della giovane vittima. Vediamo come si sono svolti i fatti e perché il giudice ha preso questa importante e sensibile decisione.

I genitori di un minore agiscono in giudizio e chiedono al Ministero dell'Istruzione il risarcimento dei danni subiti dal figlio a causa di gravi episodi di bullismo subiti a scuola. Il ragazzo è stato infatti minacciato all'addome con un coltello e il mese successivo, durante l'intervallo, in assenza del personale docente e non docente, è stato avvicinato nel corridoio dell'istituto, portato in bagno e qui picchiato a calci e pugni. Rientrato in classe, nonostante gli evidenti segni delle percosse sul volto, l'insegnante non lo ha soccorso tanto che il ragazzo è tornato a casa con l'autobus.

Gli attori chiedono quindi il risarcimento dei danni fisici temporanei subiti dal figlio, del danno biologico derivante dal disturbo post-traumatico da stress conseguente agli atti di bullismo e dei danni morali riportati a causa delle sofferenze interiori causate dall'illecito.

Il Ministero convenuto però resiste, ritenendo la domanda infondata e chiama in garanzia la compagnia assicurativa, che compare in giudizio associandosi alle richieste del dicastero.

Il Miur è responsabile civilmente per omessa sorveglianza

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Il giudice chiamato a pronunciarsi sulle richieste di cui sopra qualifica prima di tutto le richieste avanzati dai genitori della vittima nei confronti del ministero ai sensi dell'art. 2048 c.c. come domanda contrattuale di responsabilità. Il Miur infatti è responsabile se gli alunni subiscono dei danni nel momento in cui dovrebbero essere sorvegliati dagli insegnanti o dal personale scolastico.

Il Ministero a propria discolpa dichiara che l'assenza del personale nei bagni degli alunni è prevista per garantire la privacy. Questa difesa però non rileva per il giudice anche perché dalle prove è emerso che l'evento lesivo è iniziato fuori dalla classe e nel corridoio dell'istituto. Diversi alunni, testimoni dei fatti, hanno infatti dichiarato che il personale docente e non docente non era presente all'aggressione perché in presidenza a prendere il caffè e che il compagno, una volta rientrato in classe, ferito e dolorante non è stato soccorso, tanto che è rientrato a casa propria con l'autobus.

Chiaro quindi che se il pestaggio era già in atto nell'antibagno, non rilevano le difese del Miur sulla necessità di garantire la riservatezza degli alunni.

Il bullismo provoca danni morali con effetti sull'intera vita della vittima

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Dalle testimonianze dei compagni di classe, che hanno tentato di difendere la vittima, il giudice deduce anche un cambiamento caratteriale di costui dopo l'episodio. Il ragazzo ha infatti iniziato a isolarsi. La nonna, ascoltata in giudizio, ha dichiarato (a ben quatto anni dall'accaduto), che il nipote le appare ancora depresso e che si sveglia di frequente di notte perché sogna di essere picchiato.

Dalla ctu risulta anche che è in forte sovrappeso a causa dei disturbi alimentari insorti dopo il pestaggio, che è affetto da ansia immotivata, claustrofobia, sudorazione alle mani, irritabilità e mal di testa frequenti. Il ragazzo ha riferito inoltre al consulente d'ufficio di aver abbandonato gli studi e di aver rinunciato ad iscriversi all'istituto alberghiero perché lì avrebbe ritrovato il suo aggressore.

Il giudice rileva come "le proiezioni delle violenze e delle umiliazioni subite hanno vulnerato in modo durevole la capacità del ragazzo di rapportarsi in modo sereno ai suoi coetanei, di intraprendere il percorso scolastico più confacente alle proprie inclinazioni e di godere, pregiudicandone persino la possibilità di soddisfare in modo appagante ed equilibrato i più elementari bisogni fisiologici, tra cui il sonno e l'appetito."

Il giudice ritiene devastante l'umiliazione, la mortificazione e la vergogna che il bullismo ha causato al ragazzo, tanto che si discosta, ritenendola inadeguata, la valutazione del Ctu che ha giudicato "lieve" il disturbo del ragazzo". Non è condivisibile neppure il fatto che la Ctu sottolinei il breve percorso terapeutico del giovane, in considerazione delle scarse possibilità economiche della famiglia a provvedere in tale senso.

Nel caso di specie il giudicante ritiene che la diagnosi più appropriata per qualificare e quantificare i danni psichici causati dall'illecito per cui è causa, sia quella indicata dal consulente di fiducia di parte attrice, ossia di un cronico disturbo post traumatico da stress da quantificarsi nella misura dell'11% alla stregua del valore previsto dal Dsm 5 per tale patologia.

Per quanto riguarda il danno morale patito dal ragazzo il giudice ritiene che nel caso di specie "emergono in tutta evidenza il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura e la rabbia provocati nel giovane dal fatto illecito, integrante reato di natura dolorosa di cui il Miur è civilmente responsabile."

Al ragazzo spettano quindi 45.977,00 euro per i danni biologici e morali subiti, a cui va aggiunto il danno patrimoniale e al rimborso delle spese di lite.

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Foto: 123rf.com
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