Il reverse charge è un meccanismo contabile che interessa alcuni settori: edilizia, oro, rottami, prodotti elettronici, consorzi e gas ed energia

Cos'è il reverse charge

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Prima di analizzare nel dettaglio quando si applica il reverse charge, ricordiamo che esso, detto anche inversione contabile, è un meccanismo in forza del quale l'IVA non è assolta dal fornitore di beni o dal prestatore di servizi, come avviene di solito, ma è pagata allo Stato direttamente dal destinatario. Per tale ragione, l'imposta non è addebitata in fattura.

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A quali cessioni di beni si applica il reverse charge

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Secondo quanto disposto dall'articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972, il reverse charge si applica alle seguenti cessioni di beni:

  • cessioni imponibili di oro da investimento;
  • cessioni di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  • vendite di fabbricati o di loro porzioni di cui all'articolo 10, comma 1, numeri 8-bis) e 8-ter), del d.p.r. n. 633/1972, per le quali il cedente abbia manifestato espressamente nel relativo atto l'opzione per l'imposizione;
  • cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, dei loro componenti e dei loro accessori;
  • cessioni di console da gioco, tablet, PC, laptop, dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra o di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE e dei certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
  • cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo rivenditore.

A quali prestazioni di servizi si applica il reverse charge

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In forza di quanto previsto dal medesimo articolo 17 del d.p.r. n. 633/1972, le prestazioni di servizi interessate dal reverse charge sono le seguenti:

  • prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili o nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento nel settore edile;
  • prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura;
  • prestazioni di servizi diverse da quelle fino a ora citate effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o a esso riconducibili in qualunque forma (eccezion fatta per le operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter del d.p.r. n. 633/1972 e alle agenzie per il lavoro).

Destinatari esclusi dal reverse charge

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In alcuni casi, tuttavia, il reverse charge è comunque escluso, a prescindere dall'oggetto dell'operazione posta in essere.

L'inversione contabile, infatti, non interessa i destinatari di prestazioni di servizi quando tali soggetti godono di un particolare regime fiscale che prevede la loro esenzione dagli adempimenti previsti dal d.p.r. n. 633/1972 (quindi, ad esempio, non sono tenuti all'annotazione delle fatture, alla tenuta del registro degli acquisti e così via).

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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