- Esenzione Ici abitazione principale
- Niente esenzione: moglie e marito risiedono e dimorano in due case diverse
- Per l'esenzione marito e moglie devono vivere e risiedere nella stessa casa
Esenzione Ici abitazione principale
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Per beneficiare dell'agevolazione prima casa il nucleo familiare deve risiedere e dimorare nella stessa casa. La moglie quindi non può beneficiare dell'agevolazione se il marito risiede e abita in una casa diversa. Questa la decisione contenuta nell'ordinanza n. 28534/2020 (sotto allegata) della Cassazione, che sbroglia la vicenda che si a illustrare.
A una contribuente viene notificato un avviso di accertamento relativo all'I.c.i del 2010. La donna si rivolge quindi alla C.T.P, che accoglie il ricorso. La s.r.l incaricata della riscossione dei tributi per conto del Comune ricorre quindi alla CTR, che però respinge l'impugnazione.
Il tributo è stato richiesto perché la contribuente, nel suddetto periodo di imposta, risiedeva in un comune e in un'abitazione diversa da quella in cui aveva la residenza il marito. Il nucleo familiare non dimorava quindi nella stessa casa per la quale era stata richiesta l'esenzione. Per la società, poiché la dimora nello stesso immobile costituisce il presupposto per l'esenzione dell'imposta e visto che, in assenza di primazia tra coniugi, la dimora abituale della famiglia non poteva considerarsi né quella ricollegabile alle risultanze anagrafiche della moglie né di quelle del marito, l'esenzione non poteva essere concessa. Per la C.T.R tuttavia spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare che la contribuente ha beneficiato dell'esenzione anche per l'immobile di residenza del marito.
Niente esenzione: moglie e marito risiedono e dimorano in due case diverse
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La Srl insoddisfatta dell'esito della decisione della CTR ricorre in Cassazione contestando con il primola decisione delle Ctr che ha riconosciuto alla contribuente l'esenzione Ici per l'abitazione principale.
Per l'esenzione marito e moglie devono vivere e risiedere nella stessa casa
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Per la Cassazione il primo motivo di ricorso della società addetta alla riscossione è fondato e quindi deve essere accolto, per questo cassa la sentenza e rinvia alla CTR in diversa composizione affinché si pronunci anche sulle spese.
La Cassazione precisa e ribadisce infatti che ai fini dell'esenzione dell'imposta sull'abitazione principale:
- non è sufficiente che il coniuge dimostri di aver trasferito la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile adibito ad abitazione principale. Occorre che in questo immobile coabitino i due coniugi, in quanto pur nel rispetto delle diverse esigenze, ciò che rileva ai fini dell'esenzione è l'abitazione della famiglia non dei singoli coniugi, che quindi possono avere anche residenze diverse;
- il contribuente che vuole beneficiare dell'esenzione deve quindi provare che l'abitazione principale per la quale richiede l'esenzione è abitata anche dai suoi familiari, non solamente da lui;
- la recente Cassazione n. 4166/2020 ha chiarito che "richiede non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma altresì che vi risiedano anagraficamente."
La CTR ha quindi errato perché ha riconosciuto l'agevolazione alla contribuente anche se la stessa era residente in un comune diverso rispetto a quello in cui risiedeva il marito, senza però procedere a un accertamento sulla dimora abituale della famiglia.
Scarica pdf Cassazione n. 28534/2020• Foto: 123rf.com