La modifica dell'assegno di mantenimento per i figli e per il coniuge: presupposti normativi e giurisprudenziali

Assegno di mantenimento: quando si può modificare?

[Torna su]

Al mutare delle condizioni che hanno dato luogo ad un accordo o ad una sentenza di separazione o divorzio o di affidamento è possibile richiedere la modifica delle condizioni economiche mediante il procedimento previsto dall'articolo 710 del codice di procedura civile.

Le circostanze sopravvenute

L'assegno di mantenimento può infatti essere modificato in aumento o in diminuzione a causa di circostanze sopravvenute che riguardino la situazione patrimoniale delle parti. Pertanto circostanze quali, un aumento o una diminuzione dei redditi o delle sostanze patrimoniali delle parti o anche un aumento delle spese dovuto a fatti contingenti quali ad esempio la costituzione di un nuovo nucleo familiare possono assumere rilevanza ai fini della richiesta di modifica dell'assegno.
Certamente, è ammissibile la richiesta di riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che riesca a provare che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un reddito o anche dimostrando che l'avente diritto ha trovato un impiego seppur "in nero" o semplicemente che è aumentato lo stipendio percepito dall'avente diritto già' occupato, magari per una trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
All'opposto, viene riconosciuta la possibilità da parte di uno dei coniugi di richiedere la determinazione di un assegno di mantenimento o un amento dello stesso nel caso in cui il soggetto abbia perso la propria occupazione lavorativa.
La perdita del lavoro o la diminuzione del reddito non debbono comunque essere una scelta arbitraria del coniuge potenzialmente avente diritto altrimenti, questo atteggiamento favorirebbe la propensione a comportamenti e atteggiamenti parassitari finalizzati all'ottenimento di rendite perpetue a carico del coniuge separato. Sicuramente, vanno considerate con la dovuta attenzione le situazioni di perdita incolpevole dell'attività lavorativa conseguenti ad esempio al sopraggiungere di patologie o al peggioramento delle condizioni di salute.

La nuova famiglia da parte dell'obbligato

Altra circostanza idonea a determinare una riduzione o un aumento dell'entità dell'assegno di mantenimento, rispetto alla sentenza di separazione e divorzio o agli accordi di separazione omologati, è rappresentata dalla costituzione di una nuova famiglia da parte del coniuge obbligato , ovvero della nascita di un nuovo figlio, concepito con il nuovo partner in seguito ad una unione, anche di fatto .
E' evidente come la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, di per sé non implichi la sospensione o l'estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione o divorzio. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell'importo dell'assegno di mantenimento.

A tal fine sarà necessario tenere in considerazione l'incidenza della costituzione del nuovo nucleo familiare, per cui laddove a sostegno della richiesta di riduzione dell'assegno, "siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato (derivanti, nella specie, dalla nascita di due figli, generati dalla successiva unione), il giudice deve verificare se detta sopravvenienza determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, facendo carico all'istante - in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti - di offrire un esauriente quadro in ordine alle proprie condizioni economico- patrimoniali" (Cass. n. 18367/2006). La sopravvenienza di figli, in considerazione dei nuovi oneri familiari dell'obbligato, può incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale del soggetto.
Andrà quindi effettuata un nuova valutazione comparativa della situazione delle parti che prenda anche in considerazione le potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall'obbligato.
I nuovi obblighi familiari non determinano di per se' un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all'esborso che le capacità patrimoniali dell'obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell'obbligato, valutata anche alla luce dell'apporto del nuovo partner.

Criteri per determinazione e quantum assegno mantenimento figli

[Torna su]

Uno dei criteri per la determinazione e quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore della prole e' rappresentato dalle esigenze attuali dei figli rapportate al contesto sociale e patrimoniale dei genitori. L'aumentare dell'età determina inevitabilmente l'aumento delle esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, ludiche e sociali.

Addirittura, l'aumento delle esigenze dei figli è legato alla crescita a prescindere da qualunque tipo di dimostrazione, quindi l'aumento dell'età legittima di per sé una possibilità di revisione dell'assegno di mantenimento e ciò anche in assenza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l'incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle "disponibilità patrimoniali dell'onerato".

Il raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio

L'obbligo di mantenimento cessa con il raggiungimento della autosufficienza economica del figlio divenuto maggiorenne : condizione ricorrente anche se lo stesso allo stato sia disoccupato ma in passato abbia iniziato ad espletare una attività lavorativa dimostrando il raggiungimento di una adeguata capacità, idonea quindi a determinare la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento (se previsto) ad opera del genitore, non assumendo rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori (ad es. il licenziamento, ma anche lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, come nel caso deciso da Cass. 22.11.2010 n.23590), le quali non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno. In pratica, il raggiungimento della indipendenza economica non coinciderebbe con la instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da far ragionevolmente dedurne l'acquisto ,anche se per licenziamento, dimissioni od altra causa tale rapporto venga meno.

La revisione dell'assegno

[Torna su]

La revisione dell'assegno non è mai automatica, ma richiede un provvedimento del giudice. Ai sensi dell'articolo 710 c.p.c., le parti possono ricorrere al tribunale per chiedere la modifica dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione. Il giudice, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e dispone con sentenza l'aumento o la diminuzione dell'assegno dovuto.
Tra i motivi sopravvenuti che possono giustificare una richiesta di revisione dell'assegno rientrano quelli connessi alla crisi economica e del lavoro conseguita a causa dell'emergenza Covid.
Infatti, se il soggetto onerato a causa delle limitazioni poste dai vari DPCM non ha potuto svolgere come al solito la propria attività lavorativa, commerciale o professionale o dipendente o abbia visto contrarre le proprie entrate stipendiali mensili per la richiesta fatta dal datore di lavoro della cassa integrazione ordinaria, di ciò deve tenersi conto anche in ordine all'obbligo di pagamento di assegni di mantenimento.
Ai genitori infatti incombe l'obbligo di mantenere i figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro, professionale o casalingo (articolo 316 bis 2° Codice Civile). Allo stesso modo l'entità del mantenimento del coniuge debole è determinata in relazione anche ai redditi dell'obbligato (articolo 156 2° Codice Civile). Quindi, se la capacità reddituale ed economica dell'onerato è mutata in ragione delle restrizioni alle attività imposte delle misure emergenziali, ciò produce inevitabili ripercussioni sulla determinazione del quantum dell'importo dovuto.
L'onerato, come sopra accennato, non può tuttavia limitarsi a sospendere il pagamento o ridurne l'entità. Occorre che egli ricorra al Giudice per chiedere la riduzione dell'obbligo impostogli, dando prova che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione dei suoi redditi cui è conseguita l'impossibilità totale o parziale di assolvere all'obbligo di mantenimento.
Incombe quindi uno specifico onere della prova, non essendo sufficiente invocare le limitazioni poste dalla normativa emergenziale alle attività produttive o alla libertà di circolazione delle persone.

Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org e Avvocato-milano.org/. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: