- Amministratore di sostegno, va respinta istanza inserimento struttura
- La figura dell'Amministratore di Sostegno
- Giudice tutelare e poteri dell'Amministratore di Sostegno
- La pronuncia del Giudice Tutelare di Monza
- La capacità di autodeterminarsi dell'assistito
Amministratore di sostegno, va respinta istanza inserimento struttura
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Va respinta l'istanza dell'Amministratore di Sostegno volta all'inserimento in comunità protetta del paziente psichiatrico contro la sua volontà laddove questi conservi una sua capacità di autodeterminarsi.
È questa la conclusione a cui è giunto il il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Monza, in un recente provvedimento datato 16 settembre 2020 (sotto allegato) pronunciandosi sul ricorso con il quale l'amministratrice di sostegno aveva chiesto di essere autorizzata al ricovero dell'assistito in struttura.
Il tema è particolarmente complesso e un commento alla decisione non può prescindere da un'analisi della figura dell'amministratore di sostegno sulla quale, a seguito dell'introduzione a opera della Legge n. 6/2004, la giurisprudenza si è in più occasioni pronunciata proprio al fine di contribuire a delimitare ambito di applicazione, poteri, obblighi e così via.
La figura dell'Amministratore di Sostegno
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In particolare, l'articolo 1 della summenzionata Legge 6/2004 precisa che la finalità dell'introdotto istituto dell'Amministrazione di Sostegno è quella di "tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana".
Non si è dunque trattato solo di introdurre un "tertium genus" tra gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione, fino ad allora utilizzati per supportare le persone in qualche modo incapaci di prendersi cura di sé, ma di un vero e proprio ripensamento in toto degli istituti volti a supportare i diritti dei soggetti con diminuita autonomia.
Una rielaborazione che è passata attraverso l'introduzione di un istituto "duttile", capace di modellarsi sulle esigenze del singolo assistito e sulla residua capacità in capo ai soggetti. L'art. 404 c.c. prevede infatti la possibilità di essere assistiti da un amministratore di sostengo, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio, per quelle persone che si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica.
Casistica, quest'ultima, particolarmente ampia e che ricomprende, tra gli altri, disturbi mentali, gravi infermità o gravi handicap fisici, ma anche disturbi legati alla propensione per il consumo di stupefacenti, alla prodigalità e così via.
Per la Corte di Cassazione, tale istituto "si presenta come uno strumento volto a proteggere senza mortificare la persona affetta da una disabilità, che può essere di qualunque tipo e gravità" (sent. n. 22602/2017) e consente al giudice "di adeguare la misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, in modo tale da assicurare all'amministrato la massima tutela possibile a fronte del minor sacrificio della sua capacità di autodeterminazione.
Giudice tutelare e poteri dell'Amministratore di Sostegno
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Proprio in ragione della sua "duttilità", l'amministrazione di sostegno è istituto che può essere plasmato dal giudice sulle necessità del beneficiario, anche grazie all'agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. n. 17962/2015).
Per la Corte Costituzionale l'ambito dei poteri dell'amministratore è dunque puntualmente correlato alle caratteristiche del caso concreto (cfr. sentenze n. 51 del 2010 e n. 440 del 2005), secondo quanto previsto dal giudice tutelare nel provvedimento di nomina, che deve contenere, tra le altre indicazioni, quelle concernenti l'oggetto dell'incarico e gli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, nonché la periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
Sempre la Corte Costituzionale (cfr. sent. 13 giugno 2019, n. 144) ritiene che attribuendo al giudice tutelare il compito di modellare l'amministrazione di sostegno in relazione allo stato personale e alle condizioni di vita del beneficiario, il legislatore abbia inteso limitare "nella minore misura possibile" la capacità di agire della persona disabile.
Cura della persona
Nonostante nell'ambito dell'amministrazione di sostegno la tutela della salute del beneficiario abbia avuto spesso un rilievo spesso secondario, a vantaggio della tutela patrimoniale che invece ha assunto un ruolo predominante, la giurisprudenza non ha mancato di fornire chiarimenti importanti in ordine ai rapporti tra l'istituto e la cura della persona. Un dibattito che ha involto diverse tematiche di fondamentale interesse, dal diritto alla salute a quello all'autodeterminazione, qualora sussista una capacità di discernimento (seppur ridotta, come nei casi di malati psichici), che l'istituto mira tra l'altro appositamente a tutelare
Nella citata sentenza n. 144/2019, i giudici della Consulta hanno ritenuto indubbia la possibilità di poter ricorrere all'amministrazione di sostegno anche laddove sussistano soltanto esigenze di "cura della persona", in quanto tale istituto non è finalizzato esclusivamente ad assicurare tutela agli interessi patrimoniali del beneficiario, ma è volto, più in generale, a soddisfarne i bisogni e le aspirazioni (art. 410, primo comma, c.c.), così garantendo adeguata protezione alle persone fragili, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna (cfr. Cass. n. 19866/2018).
Spetterebbe al giudice, pertanto, il compito di individuare e circoscrivere i poteri dell'amministratore, anche in ambito sanitario, nell'ottica di apprestare misure volte a garantire la migliore tutela della salute del beneficiario, tenendone pur sempre in conto la volontà, come espressamente prevede l'art. 3, comma 4, della legge n. 219 del 2017. Il giudice tutelare potrà dunque modellare, anche in ambito sanitario, i poteri dell'amministratore sulle necessità concrete del beneficiario, stabilendone volta a volta l'estensione nel solo interesse del disabile.
L'adattamento dell'amministrazione di sostegno alle esigenze di ciascun beneficiario è, poi, ulteriormente garantito dalla possibilità di modificare i poteri conferiti all'amministratore anche in un momento successivo alla nomina, tenendo conto, ove mutassero le condizioni di salute, delle sopravvenute esigenze del disabile.
La volontà contraria dell'interessato
Tralasciando il caso in cui l'interessato rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore di sostegno, (proprio a causa della patologia psichica da cui egli è afflitto, ciò che lo rende inconsapevole del bisogno di essere aiutato e, per tale ragione, riluttante all'ingerenza di altri nella propria quotidianità), la Corte di Cassazione (cfr. sentenza n. 22602/2017) ritiene che la volontà contraria all'attivazione della misura di sostegno, ove provenga da persona pienamente lucida (come si verifica allorquando la limitazione di autonomia si colleghi ad un impedimento soltanto di natura fisica) dovrà essere tenuta in debita considerazione.
Pertanto, in tema di amministrazione di sostegno, nel caso in cui l'interessato sia persona pienamente lucida che rifiuti il consenso o, addirittura, si opponga alla nomina dell'amministratore, e la sua protezione sia già di fatto assicurata in via spontanea dai familiari o dal sistema di deleghe (attivato autonomamente dall'interessato), il giudice non può imporre misure restrittive della sua libera determinazione, ove difetti il rischio una adeguata tutela dei suoi interessi, pena la violazione dei diritti fondamentali della persona, di quello di autodeterminazione, e la dignità personale dell'interessato.
La pronuncia del Giudice Tutelare di Monza
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Nel caso esaminato dal Giudice Tutelare lombardo, l'amministrato risulta essere affetto da disturbo schizofrenico cronico, con un passato di tossicodipendenza e sieropositivi, che vive in casa con gli anziani genitori. Una convivenza non semplice e che spinge la sorella e amministratrice di sostegno a chiedere un ricovero in struttura (istanza condivisa dai familiari) quando gli atteggiamenti sfociano nel penale a seguito di denuncia per maltrattamenti nei confronti dei genitori conviventi.
In tale sede il perito incaricato dal P.M. ha evidenziato una condizione clinica di rilievo tale da scremare grandemente, ma non da escludere la capacità di intendere e di volere del paziente, il quale, in dipendenza delle infermità tuttora in atto, viene definito dal consulente come "persona socialmente pericolosa".
La relazione clinica depositata da un medico dell'USST nel procedimento civile, invece, ritiene adeguato e necessario un ricovero presso struttura residenziale ad alta protezione in considerazione del quadro clinico e delle difficolta di gestione presso il domicilio genitoriale presso cui risiede il paziente con genitori debilitati da disturbi fisici e ormai in età avanzata.
Ciononostante, il giudice lombardo ritiene che, seppur non possa dubitarsi del fatto che la convivenza del figlio con gli anziani genitori stia diventando sempre più problematica per la difficoltà degli stessi, anziani e malati, di gestire il figlio, d'altro canto quest'ultimo "non è disponibile ad allontanarsi dalla casa familiare né ad accettare un ricovero volontario" come da questi confermato dopo essere stato sentito dal giudice tutelare.
Seppur nell'ambito del procedimento penale il soggetto sia stato ritenuto "socialmente pericoloso" con l'indicazione di applicazione di misura di sicurezza, indicazione ribadita dalla relazione del medico dell'USTT, secondo il Giudice tutelare "trattasi di determinazioni che spettano al giudice penale non potendo il giudice tutelare disporre un ricovero in struttura ad altra protezione".
La capacità di autodeterminarsi dell'assistito
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Uno snodo particolarmente interessante della vicenda, però, è proprio quello in cui il Giudice Tutelare ritiene non sussistenti i presupporti per disporre il ricovero del paziente in un struttura residenziale "contro la sua volontà" in quanto, sottolinea il magistrato, tale soggetto "conserva la sua capacità di autodeterminarsi" al punto da essere stato ritenuto dal consulente del P.M. soggetto processualmente capace, con una residua capacita di intendere e di volere, e che non compie atti tali da porre in pericolo la propria vita, assumendo la terapia a domicilio con accessi periodici presso il CPS per la somministrazione dei farmaci della cui necessità di sopravvivere il paziente appare ben consapevole come dichiarato all'udienza innanzi al giudice tutelare.
Un'affermazione che fornisce spunti interpretativi e induce a interrogarsi su quale sarebbe stato l'operato del Giudice Tutelare qualora l'Amministrato fosse stato ritenuto totalmente incapace di intendere e di volere. In ogni caso, conclude il provvedimento, anche se le relazioni in atti richiedono un ricovero in struttura ad alta protezione, essendo il paziente ritenuto soggetto socialmente pericoloso, ciò "esula dalla competenza del giudice tutelare" e dunque "non può essere accolta l'istanza di ricovero in una struttura residenziale contro la sua volontà".
Si ringrazia lo Studio Legale PM per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Giudice Tutelare Tribunale di Monza, provvedimento 16 settembre 2020• Foto: 123rf.com