"Non è il raggiungimento della mera autosufficienza economica ad escludere ipso iure ogni diritto all'assegno divorziale, essendo questo, piuttosto, collegato all'esigenza di consentire a ciascuno degli ex coniugi di mantenere un tenore di vita sostanzialmente non diverso rispetto a quello goduto in costanza di matrimonio". È quanto ha di recente stabilito la Corte di Cassazione (Sent. n. 1595/2007) respingendo il ricorso di un uomo il quale lamentava l'illegittimità della sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva riconosciuto all'ex moglie l'assegno divorzile sul presupposto che la donna avesse raggiunto una situazione di autosufficienza economica. In particolare la Suprema Corte ha rilevato che il giudice di secondo grado aveva "legittimamente effettuato la propria valutazione operando un bilanciamento tra la posizione patrimoniale e reddituale" dell'uomo "- ricostruita alla luce di un corretto esercizio del potere di discrezionale apprezzamento delle risultanze probatorie - e le potenzialità lavorative dell'ex moglie, inferendone la esigenza, tenuto peraltro anche conto dell'interesse dei figli, di porre a carico del primo un assegno divorzile in favore" della donna.
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