- Cos'è l'OPA
- Obbligo di comunicazione alla Consob
- OPA, OPS e OPAS
- Irrevocabilità dell'OPA
- Obblighi della società oggetto di OPA
- OPA obbligatoria e facoltativa
- OPA amichevole od ostile
Cos'è l'OPA
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L'OPA è un'offerta con la quale un soggetto dichiara formalmente agli azionisti di una società quotata la propria disponibilità ad acquistare i titoli della società medesima a un prezzo superiore a quello di borsa, con il fine di acquisire o rafforzare il proprio controllo.
L'offerente può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, mentre i destinatari sono tutti coloro che posseggono gli strumenti finanziari oggetto dell'OPA stessa, senza alcuna differenziazione.
Obbligo di comunicazione alla Consob
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Chi intende lanciare un'OPA è obbligato a darne preventiva comunicazione alla Consob.
A tale comunicazione va allegato un documento nel quale sono riportate le informazioni necessarie per maturare un giudizio consapevole sull'offerta e che, in quanto tale, è destinato alla futura pubblicazione.
OPA, OPS e OPAS
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L'OPA va tenuta distinta da due figure simili: l'OPS - Offerta Pubblica di Scambio e l'OPAS - Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio.
Infatti, l'offerta fatta tramite OPA è in denaro contante, mentre con l'OPS sono offerti titoli azionari e con l'OPAS il corrispettivo è costituito sia da titoli che da denaro.
Irrevocabilità dell'OPA
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L'OPA è irrevocabile. Ciò, tuttavia, non vuol dire che essa non possa essere assoggettata ad alcune condizioni (come, ad esempio, il raggiungimento di un certo numero di titoli): queste sono possibili, ma vanno specificate nel documento di offerta.
Tuttavia, l'OPA non può mai essere sottoposta a condizioni meramente potestative, ovverosia che si verificano solo sulla base di una scelta discrezionale dell'offerente.
Obblighi della società oggetto di OPA
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La società oggetto dell'Offerta Pubblica d'Acquisto deve comunicare al pubblico tutti i dati necessari per la valutazione dell'offerta, con un documento nel quale vanno indicati anche il proprio giudizio circa l'operazione e gli eventuali fatti di rilievo non riportati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.
OPA obbligatoria e facoltativa
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L'OPA può essere obbligatoria o facoltativa.
L'OPA obbligatoria si ha quando si verificano determinate condizioni che costringono l'offerente a presentarla. Essa può avere a oggetto solo azioni ordinarie di società italiane e che sono quotate in mercati regolamentati italiani. L'OPA obbligatoria può essere totalitaria, di consolidamento o residuale.
L'OPA facoltativa o volontaria, invece, si ha quando l'offerente decide spontaneamente di presentarla. Questa seconda tipologia non conosce limiti per quanto riguarda gli strumenti finanziari che ne costituiscono l'oggetto.
OPA amichevole od ostile
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Un'altra rilevante distinzione è quella tra OPA amichevole e OPA ostile.
Nella prima, il consiglio di amministrazione della società oggetto dell'offerta è favorevole alla stessa, nella seconda, invece, il c.d.a. si è pronunciato contrario.
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