- Verbale violazione Codice della Strada e annullamento in autotutela
- Autotutela e cessazione della materia del contendere
- Soccombenza virtuale e restituzione contributo unificato
Verbale violazione Codice della Strada e annullamento in autotutela
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L'amministrazione può tornare sui suoi passi e, rivalutate determinate situazioni, procedere all'annullamento o emendamento di atti da essa stessa emessi. Si tratta del c.d. potere di autotutela che ben può essere attivato anche in presenza di sanzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.
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Se, nel frattempo, contro quella sanzione sia stato instaurato un giudizio inerente i correlati verbali, qualora la P.A. in sede di autotutela decida di annullarli, il magistrato dovrà dichiarare cessata la materia del contendere, rendendosi superflua ogni pronuncia sul merito. Attenzione, però, alle spese del giudizio in quanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, la stessa amministrazione potrà vedersi condannata in tal senso, ad esempio a dover restituire all'istante il contributo unificato.
Ed è quanto accaduto nella vicenda di cui si è occupato il Giudice di Pace di Alessandria, in occasione di una recente sentenza depositata il 23 dicembre 2020 (sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso, avvero un verbale elevato per passaggio con il rosso, di una società assistita dalla Globoconsumatori Onlus.
Un verbale contro il quale l'istante aveva elevato numerose contestazioni. Tuttavia, la vicenda si risolve con la cessazione della materia del contendere in quanto il Comune convenuto dispone l'annullamento in autotutela dei verbali poiché emessi in assenza della delibera della Giunta Comunale che avrebbe dovuto autorizzare l'installazione dell'impianto semaforico dotato di dispositivo per la rilevazione automatica con il passaggio con il rosso.
Autotutela e cessazione della materia del contendere
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La determinazione della P.A. rammenta, infatti, che la presenza dell'atto amministrativo istitutivo dell'impianto semaforico dotato di rilevazione automatica costituisce un principio legato alla legittimità e alla trasparenza dell'attività che, se non deliberata dall'organo competente a decidere la sua installazione, rimane sfornita della sua legittimazione.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 3735/2004 richiamata nel provvedimento, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell'opposizione proposta dall'ingiunto avverso l'ordinanza-ingiunzione, l'Amministrazione, nell'esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza-ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l'ingiunto abbia già pagato la somma indicata con il primo provvedimento.
Soccombenza virtuale e restituzione contributo unificato
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L'annullamento in sede di autotutela degli atti opposti, dunque, rende superflua ogni pronuncia sul merito. Resta aperta la questione relativa alle spese del giudizio, posto che la ricorrente reclama la restituzione del contributo unificato corrisposto per l'introduzione del giudizio stesso.
Il magistrato onorario applica a tal fine il principio della soccombenza virtuale. Nel caso esaminato, il Comune deve ritenersi soccombente in giudizio, avendo proceduto all'emissione di un verbale di contestazione nei confronti della ricorrente, poi annullato in autotutela e va dunque condannato alla restituzione del contributo unificato.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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