Art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992 e diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al disabile: il Consiglio di Stato spiega la differenza tra trasferimento temporaneo e definitivo

Il trasferimento del dipendente

[Torna su]

Nel corso degli anni si sono susseguite senza sosta le sentenze in materia di trasferimento del dipendente, correlato alle necessità di assistenza del familiare disabile.

Ultimamente, la Sezione Quarta del Consiglio di Stato si è espressa sul tema con la sentenza n. 7167 del 18.11.2020.

Il nucleo centrale ed utile di questa pronuncia è, in sintesi, il seguente.

Nozione di trasferimento per il Consiglio di Stato

[Torna su]

La nozione di trasferimento definitivo va perimetrata sulla base delle norme e delle sentenze.

In pratica, il trasferimento ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 coinvolge interessi legittimi e, per conseguenza, implica un complessivo bilanciamento tra l'interesse del privato e gli interessi pubblici.

Ciò tenendo conto del fatto che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell'interesse del richiedente o dell'amministrazione, avendo questo tipo di trasferimento solo una natura strumentale e connessa con la persona dell'assistito.

Bene: ciò premesso, occorre poi dire che un eventuale caso di decesso del disabile svuota la funzione stessa del provvedimento, privato della propria ragion d'essere e, dunque, impone all'amministrazione la revoca del movimento a suo tempo disposto.

Condizione per fruire del beneficio

[Torna su]

In buona sostanza, la disposizione contenuta nell'art. 33 è perentoria nel legare i diritti che enuncia con il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione di quei diritti, tanto da prospettare una possibile rilevanza disciplinare nella condotta del lavoratore che, per ipotesi, non comunichi la mutata circostanza.

Tradotto, questo significa che se si verifica un mutamento delle condizioni la fruizione del diritto viene meno, salva ovviamente la possibilità di adottare un nuovo e diverso provvedimento all'emergere di ulteriori diversi elementi che possono dare di nuovo diritto al beneficio.

La strumentalità del trasferimento disposto, collegata ai compiti di assistenza, comporta una temporalità determinata dell'efficacia dell'atto di trasferimento, i cui effetti possono dispiegarsi sino a quando sussistono le esigenze di assistenza, con un termine possiamo dire incerto nel quando.

In conclusione, ricorda il Supremo Consesso: il trasferimento è un provvedimento ad efficacia istantanea ma temporalmente definita, collegata al persistere di un aspetto concreto, ossia la necessità e possibilità di erogazione di assistenza, il che a sua volta giustifica il prodursi dell'effetto in relazione all'attualità dell'interesse pubblico conseguito.


Altre informazioni?

Contatta l'Avv. Francesco Pandolfi

3286090590

avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com

Francesco Pandolfi
E-mail: francesco.pandolfi66@gmail.com - Tel: 328.6090590
Recapiti: Via Giacomo Matteotti 147, 4015 Priverno LT
Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
Altre informazioni su questo argomento? Richiedi una consulenza all'Avv. Pandolfi

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: