- Accesso all'informazione ambientale
- Il Tar Catania sul punto
- Il consenso all'accesso da parte del giudice
Accesso all'informazione ambientale
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Siamo in materia di accesso a documenti amministrativi, nella specie accesso ad informazione ambientale, relativo ad appalti pubblici.
A chi è garantito il diritto di accesso verso questo particolare tipo di documentazione?
L'accesso deve essere garantito a prescindere dalla dimostrazione di un interesse qualificato?
Il Tar Catania sul punto
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A queste, ed ad altre domande, risponde con dovizia di particolari la sentenza del Tar Catania Sez. Quarta n. 3199 del 30.11.2020.
Ebbene, per estrapolare i principi generali in questa materia, i giudici hanno approfittato del ricorso proposto da una s.r.l. avverso un diniego proveniente da un Comune relativo, tra l'altro, anche alla declaratoria di illegittimità del silenzio-rigetto formatosi su una tra le varie istanze di accesso agli atti.
Dunque: l'azienda ha inoltrato al Comune un'istanza ai sensi degli artt. 22 e ss L. 241/90 e art. 3 D. Lgs. 195/05, nonchè accesso civico ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. 33/13, con cui ha chiesto il rilascio di copia di documenti relativi all'affidamento ed esecuzione di un servizio di locazione e pulizia-spurgo di bagni mobili ecologici, effettuato in occasione di una sagra popolare, affidato ad una ditta terza.
La richiesta ha ad oggetto una varietà di documenti: la determina a contrarre, le certificazioni acquisite dalla stazione appaltante, il contratto, la consegna e inizio del servizio, i formulari di identificazione dei rifiuti, il provvedimento di liquidazione, il mandato di pagamento.
La società, che opera nel settore della pulizia e spurgo di bagni mobili ecologici, nella sua istanza ha evidenziato il proprio interesse diretto all'accesso, segnalando tra l'altro di aver subito in precedenza la concorrenza sleale di altri competitor.
Il consenso all'accesso da parte del giudice
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Il Tribunale ha accordato, nella quasi totalità delle istanze, l'accesso agli atti, distinguendo le diverse categorie di atti.
Innanzitutto il Collegio ha consentito l'accesso alla c.d. informazione ambientale, cioè ai formulari di identificazione dei rifiuti emessi durante l'affidamento: ciò in quanto la norma pone in risalto non solo l'aspetto della lealtà del confronto concorrenziale tra aziende similari ma, soprattutto, la rilevanza collettiva della tutela ambientale.
Ha poi consentito l'accesso alla determina a contrarre, trattandosi di atto soggetto a pubblicazione.
Inoltre, il Tar ha accordato l'accesso al contratto stipulato con l'aggiudicatario, trattandosi di dati da pubblicarsi sui siti istituzionali relativamente al prezzo dell'aggiudicazione.
Altresì, ha dato consenso all'accesso ai documenti relativi alle somme liquidate dall'Ente pubblico all'affidatario, al mandato di pagamento, previo rispetto della privacy e, quindi, con oscuramento di dati.
Il consenso non è, invece, arrivato dai magistrati sulla richiesta di accesso avente ad oggetto le certificazioni e documenti acquisiti dalla stazione appaltante per verificare la sussistenza di tutti i requisiti di legge in capo alla ditta affidataria.
Questo perché la domanda ha avuto un suo connotato generico e indeterminato, siccome la ricorrente non ha spiegato a quali verifiche si riferisse e quali siano i requisiti oggetto di controllo.
Dunque, conclusivamente: ricorso della s.r.l. accolto per la maggior parte delle domande, con ordine all'amministrazione di permettere l'accesso ai documenti indicati nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
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