- Opposizione a sanzione amministrativa: il ruolo della P.A.
- L'onere probatorio incombente sull'amministrazione
- Verifiche periodiche di funzionalità e taratura
Opposizione a sanzione amministrativa: il ruolo della P.A.
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Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, è onere della Pubblica Amministrazione dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa creditoria qualora l'opponente abbia sollevato contestazioni, in particolare la sussistenza dell'infrazione e la legittimità del procedimento sanzionatorio. Deve inoltre rammentarsi l'illegittimità del verbale che accerti la violazione dei limiti di velocità, a mezzo di apparecchiatura elettronica di rilevamento, qualora lo strumento utilizzato non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura ovvero se manca la prova della loro effettuazione.
Lo rammenta il Giudice di Pace di Alessandria in un provvedimento (qui sotto allegato) depositato il 31 dicembre 2020, conseguente al ricorso di un conducente, assistito dalla Globoconsumatori Onlus, nei confronti del quale la Polizia provinciale aveva elevato un verbale per violazione dei limiti di velocità, ex art. 142, comma 8, C.d.S., accertata a mezzo apparecchiatura elettronica di rilevamento.
In sede di opposizione contro la sanzione amministrativa, il ricorrente deduce tutta una serie articolata di argomentazioni a sostegno dell'opposizione. Di contro, la Provincia non si costituisce in giudizio, omettendo di depositare la documentazione richiesta.
L'onere probatorio incombente sull'amministrazione
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In tal modo, evidenzia il magistrato onorario, l'Amministrazione non ha assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto, omettendo di produrre il certificato di taratura e e di omologazione, non ha dimostrato la legittimità del procedimento sanzionatorio e quindi della propria pretesa punitiva. Ciò nonostante vi fossero state sul unto delle precise doglianze del ricorrente il quale aveva, tra l'altro, dedotto proprio la mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata.
Come rammentato in più occasioni, infatti, la proposizione dell'opposizione introduce un originario giudizio di cognizione, seppur regolato dalla disciplina dell'art. 7 del d.lgs. n. 150/11, in cui spetta alla P.A. l'onere di dimostrare gli elementi costitutivi della propria pretesa creditoria e, in particolare, la sussistenza dell'infrazione, nonché, ove contestata, la legittimità del procedimento sanzionatorio.
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Tra l'altro, anche la Corte di Cassazione ha ribadito come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configuri alla stregua di un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria e che l'Amministrazione, dal punto di vista sostanziale, viene a rivestire la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta).
Verifiche periodiche di funzionalità e taratura
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Sulla P.A., dunque, incombe l' obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa. All'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito, spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cass. n. 1921/2019)
Nel caso esaminato, il Giudice di Pace richiama e ritiene di aderire al consolidato orientamento giurisprudenziale che, prendendo le mosse dalla sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale, afferma sia illegittimo il verbale della Polizia Stradale che accerta la violazione dei limiti di velocità se lo strumento utilizzato per il controllo elettronico non sia stato sottoposto alle verifiche periodiche di funzionalità e taratura ovvero se manca la prova della loro effettuazione. Tanto premesso, nel caso in esame il giudicante accoglie il ricorso e procede all'annullamento del verbale opposto.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
Scarica pdf Giudice di Pace di Alessandria sentenza 31 dicembre 2020• Foto: 123rf.com