In base all'art. 125 c.p.p., la legge stabilisce i casi nei quali il giudice provvede con sentenza, ordinanza o decreto; altrimenti provvede senza formalità

Forma degli atti del giudice penale

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In ambito penale, gli atti e i provvedimenti del giudice ricevono una dettagliata disciplina, in considerazione dei delicati interessi in gioco. Particolare attenzione è dedicata alla definizione delle modalità relative all'adozione degli atti propri della fase processuale vera e propria, cioè quella successiva alla chiusura delle indagini preliminari.

A norma dell'art. 125 c.p.p., la legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice assumono la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

Nello specifico, è previsto che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità, mentre, per quanto riguarda i decreti, tale conseguenza è prevista solo se espressamente stabilita dalla legge.

Quando la legge non prevede una specifica forma, i provvedimenti del giudice sono adottati senza particolari formalità, anche oralmente.

In tutti gli atti ai quali procede, il giudice viene assistito dall'ausiliario designato. Questa regola subisce delle eccezioni, come ad esempio vedremo subito in caso di deliberazioni adottate in camera di consiglio.

Provvedimenti da adottare in camera di consiglio

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Quando il giudice delibera in camera di consiglio, all'udienza non partecipano né le parti, né l'ausiliario del giudice. Tali udienze di svolgono senza la presenza di pubblico.

Il giudice informa della data dell'udienza le parti, i soggetti interessati e i difensori, con avviso notificato almeno dieci giorni prima dell'udienza, a pena di nullità. Fino a cinque giorni prima dell'udienza si possono presentare memorie in cancelleria.

Se compaiono in camera di consiglio, i difensori e il p.m. vengono sentiti. Nel caso in cui il soggetto interessato alla riunione sia detenuto, egli va sentito prima dello svolgimento dell'udienza, dal magistrato di sorveglianza competente. Il mancato rispetto di tali previsioni è sanzionato con la nullità.

La deliberazione in camera di consiglio è segreta. In presenza di voto dissenziente, questo viene messo a verbale solo se ne fa richiesta il soggetto che lo ha espresso, con indicazione dei motivi del dissenso. Tale verbale è custodito in cancelleria in plico sigillato.

La forma della deliberazione è l'ordinanza impugnabile in Cassazione. L'eventuale impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento, se non viene diversamente disposto.

Dichiarazione immediata delle cause di non punibilità

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La disciplina codicistica riguardante gli atti del giudice si conclude con alcune disposizioni di dettaglio, tra le quali appare di particolare importanza quella individuata dall'art. 129 c.p.p., che impone al giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di cause di non punibilità.

Il giudice, infatti, in ogni stato e grado del processo, deve dichiarare d'ufficio con sentenza che:

  • il fatto non sussiste
  • l'imputato non lo ha commesso
  • il fatto non costituisce reato
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • il reato è estinto
  • manca una condizione di procedibilità

L'accompagnamento coattivo

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Un atto del giudice di particolare importanza, inoltre, è l'accompagnamento coattivo dell'imputato, che viene disposto con decreto motivato e con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato davanti a sé anche con l'uso della forza.

In tale frangente emergono particolari garanzie per il soggetto accompagnato, che non può essere trattenuto per un tempo ulteriore a quello necessario per il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali, e comunque non oltre ventiquattro ore.

Analogamente, possono essere accompagnati coattivamente anche gli altri soggetti (ad es. testimone, perito, consulente) che non si presentano all'udienza senza un legittimo impedimento.

Più in generale, al giudice è riconosciuto il potere di chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e della forza pubblica per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.


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