L'uso dei beni comuni
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Secondo l'art.1117 c.c., salvo che il contrario non risulti dal titolo specifico (regolamento contrattuale, atto di acquisto, usucapione o testamento), sono considerati beni comuni dei proprietari delle singole unità immobiliari (anche se aventi diritto a godimento periodico) i seguenti beni:
- tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come ad esempio il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i corili e le facciate;
- le aree che sono destinate al parcheggio, i locali per i servizi comuni come la portineria, l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditori e i sottotetti destinati all'uso comune;
- le opere, le istallazioni e i manufatti di qualunque genere che sono destinati all'uso comune. Rientrano in questa categoria: gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, l'energia elettrica, il riscaldamento e il condizionamento dell'aria
L'indivisibilità delle parti comuni
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Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, salvo l'ipotesi in cui la stessa possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun soggetto condomino e con il consenso di tutti i partecipanti al condominio (art.1119 c.c.).
Tutela delle distinzioni d'uso
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L'art.1117 c.c. stabilisce che, in caso di attività che incidono in modo negativo e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore, ma anche i singoli condomini, possono diffidare "l'esecutore" e convocare l'assemblea.
L'assemblea con la maggioranza degli intervenuti e un numero di voti che rappresenti la metà del valore dell'edificio, può porre fine alla violazione e, in caso di necessità, avviare un'azione giudiziaria.
La diffida nei confronti del soggetto cha ha realizzato la modifica ritenuta dannosa può essere richiesta in via giudiziale anche quando la delibera assembleare dia esito negativo.
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