La Cassazione condanna per il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice la moglie che non rispetta il diritto di visita del marito separato

Elusione di un provvedimento del giudice

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Da condannare la moglie separata che non rispetta il diritto di visita del marito separato, eludendo così il provvedimento del giudice emesso in sede di separazione. Così conclude la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1564/2021 (sotto allegata) dopo aver appurato l'attendibilità dei fatti narrati dal marito e l'indimostrata impossibilità addotta dalla donna per giustificare l'elusione del provvedimento che ha sancito il diritto di visita del padre.

Tutto ha inizio perché il Tribunale e la Corte d'Appello condannano l'imputata, ritenuta responsabile dei fatti sanzionati dall'art. 388 comma 2 c.p. che punisce anche chi elude un provvedimento del giudice emesso in sede di separazione.

Nel caso di specie alla donna sono state contestate tutta una serie di condotte legate tra loro dal vincolo della continuazione, in quanto la stessa, per un determinato periodo, non ha consentito al marito separato, genitore non affidatario dei figli, di esercitare il proprio diritto di visita nei giorni stabiliti dal giudice e confermati dal decreto di omologa della separazione, eludendo in questo modo l'esecuzione del suddetto provvedimento giudiziale.

Madre impossibilitata a rispettare il provvedimento giudiziale

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L'imputata ricorre in Cassazione a mezzo difensore, adducendo sei motivi di doglianza.

  • Con il primo lamenta la mancata valutazione dell'inattendibilità del marito costituitosi parte civile, messa in evidenza dalla precedente sentenza della Corte d'Appello del 21 gennaio 2015.
  • Con il secondo, terzo e quarto evidenzia come alcune testimonianze rese nel corso del giudizio siano decisive per la valutazione d'inattendibilità del marito separato.
  • Con il quinto contesta il giudizio di responsabilità dell'imputata anche alla luce dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputata, illegittimamente captate nel corso di una conversazione telefonica e fatte ascoltare agli agenti.
  • Con il sesto lamenta la sussistenza del dolo contestato all'imputata, perché non si è tenuto conto dell'impossibilità oggettiva da parte della stessa di dare esecuzione al provvedimento giudiziale asseritamente eluso.

Marito attendibile, non dimostrata l'impossibilità di rispettare la decisione del giudice

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La Cassazione con la sentenza n. 1564/2020 dichiara il ricorso inammissibile per le ragioni che si vanno a illustrare.

La Cassazione rileva che la sentenza impugnata in realtà è basata sulle dichiarazioni logiche, lineari e attendibili del marito, confermate tra l'altro da tutta una serie di elementi ed episodi in cui la donna ha dato prova di voler chiaramente eludere il provvedimento del giudice che sancisce il diritto di visita del marito separato.

Gli altri appunti, sollevati con i vari motivi del ricorso, appaiono del tutto privi di rilievo rispetto agli aspetti primari che emergono dal racconto dell'uomo. Nessuna delle doglianze con cui la difesa dell'imputata tenta di mettere in dubbio l'inattendibilità dell'uomo colgono nel segno.

Manifestamente infondata inoltre l'eccezione d'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputata, rese senza sapere di essere in viva voce e ascoltata dagli agenti, in quanto nel caso di specie non si applica la disciplina delle intercettazioni.

Manifestamente infondato infine l'ultimo motivo di doglianza in quanto, come già affermato, non è stata dimostrata l'impossibilità oggettiva dell'imputata ad adempiere all'obbligo derivante dal provvedimento eluso.

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