- Transgender: cambiamento del sesso e del nome sui documenti
- Quadro normativo
- Viola il diritto al rispetto della vita privata imporre un intervento chirurgico
Transgender: cambiamento del sesso e del nome sui documenti
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Con la sentenza del 19 gennaio 2021, emanata sui ricorsi riuniti n. 2145/16 e 20607/16 (sotto allegata in lingua francese) la CEDU chiarisce che costituisce violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti umani, che tutela il rispetto alla vita privata, imporre a due transgender di sottoporsi all'intervento chirurgico di mutamento del sesso, solo per ottenere le correzioni amministrative.
Tutto ha inizio quando due cittadine rumene, iscritte all'anagrafe con nomi femminili, si rivolgono alle autorità amministrative locali per chiedere la modifica dei documenti identificativi, con l'indicazione di nomi maschili, perché entrambe transgender. In entrambi i casi le richiedenti vanno incontro a un netto rifiuto di cambio del nome, poiché in Romania questo può avvenire solo dopo l'intervento chirurgico di riassegnazione del sesso.
Entrambe decidono di ricorrere quindi all'autorità giudiziaria, che però respinge le richieste e ribadisce che per ottenere il mutamento del nome sui documenti è necessario, prima, sottoporsi all'intervento di assegnazione. Ci deve essere in sostanza corrispondenza tra il sesso risultante dai documenti amministrativi e quello effettivo. Una delle due ricorrenti si sottopone all'intervento chirurgico per la costruzione dei genitali maschili, ottenendo così dal Tribunale l'autorizzazione al mutamento di sesso anche sui documenti e il conseguente rilascio di un nuovo certificato di nascita.
Quadro normativo
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Entrambe però decidono di rivolgersi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo perché la legislazione rumena non possiede un quadro normativo chiaro per il riconoscimento giuridico della riassegnazione di genere. Per le ricorrenti l'imposizione di un intervento chirurgico solo per vedere sui documenti il nome che corrisponde alla propria identità sessuale lede la loro vita privata, non persegue alcun fine legittimo e non è ammissibile in una società democratica.
Viola il diritto al rispetto della vita privata imporre un intervento chirurgico
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La CEDU adita dalle due ricorrenti ritiene che la normativa rumena, imponendo l'intervento chirurgico del mutamento di sesso ai transessuali che si riconoscono in un genere diverso da quello di cui sono in possesso fin dalla nascita, violi l'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo perché contraria al diritto di vedere rispettata la vita privata di ciascuno.
La Corte precisa inoltre che gli Stati sono "chiamati ad adottare procedure che consentano alle persone di far cambiare il proprio nome e il proprio sesso in sede ufficiale nei documenti in modo rapido, trasparente e accessibile" e che il quadro giuridico rumeno per il riconoscimento del genere è poco chiaro e quindi imprevedibile.
Sottolinea inoltre come l'intervento chirurgico per la riassegnazione di genere influisce chiaramente sull'integrità fisica delle persone interessate e come nel caso di specie c'è stato un approccio rigido al riconoscimento dell'identità di genere delle ricorrenti, che le ha poste per un periodo di tempo irragionevole e continuo in una posizione angosciante, adeguata a suscitare sentimenti di vulnerabilità, umiliazione e ansia.
Il rifiuto delle autorità nazionali di riconoscere legalmente il mutamento di sesso delle candidate senza il previo esperimento di un intervento chirurgico per il cambio di sesso, costituisce un'ingiustificata interferenza con il diritto al rispetto della loro vita privata.
Evidente quindi la violazione dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo a causa dell'assenza di una chiara e prevedibile procedura per il riconoscimento giuridico dell'identità di genere, che ne consenta la modifica del sesso, del nome e del codice personale digitale nei documenti in modo rapido, trasparente e accessibile.
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Scarica pdf CEDU 19.01.2021 ricorsi riuniti n. 2145-16 e n. 20607-16• Foto: 123rf.com