- Noleggio auto e diligenza
- Il fenomeno dell'aquaplaning
- Aquaplaning: senza diligenza paga chi noleggia
Noleggio auto e diligenza
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L'articolo 1587 del Codice Civile stabilisce le obbligazioni principali del conduttore di un bene immobile. Tale norma si applica anche in caso di locazione di automobili (c.d. leasing). Tra le obbligazioni vi rientra quella di servirsi della cosa locata secondo la diligenza del buon padre di famiglia, così come contemplata dall'articolo 1176 del Codice. Con tale ultima espressione si intende quel complesso di cure e cautele che il conduttore deve porre in essere nell'utilizzare il bene, tenendo conto della natura del rapporto di locazione
e delle circostanze relative al rapporto stesso. Dunque, in relazione al leasing di automobili, il conduttore che noleggia l'auto deve adottare tutti quei comportamenti prescritti dal Codice della Strada a garanzia dell'incolumità degli utenti della strada stessa. Tra questi comportamenti vi è la prescrizione di osservare i limiti di velocità, che sono imposti dalle Autorità preposte tenendo conto delle condizioni del tratto stradale interessato. Osservare il limite di velocità è fondamentale per garantire a tutti gli utenti di incorrere in situazioni di pericolo, come il sinistro stradale. E' questo il motivo per il quale il Codice della Strada sanziona con pene pecuniarie e con la decurtazione dei punti della patente di guida chiunque non osservi i limiti di velocità.Il fenomeno dell'aquaplaning
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Il rispetto dei limiti di velocità si fa ancor più stringente di fronte a fenomeni particolari, legati alla natura. Tra questi la casistica contempla quello dell'aquaplaning.
Si tratta di una fattispecie che si verifica quando il manto stradale è interessato dalla presenza di abbondante acqua a seguito di fenomeni temporaleschi e il pneumatico non riesce a drenare l'acqua il battistrada e l'auto viene sollevata dal manto stesso, bastando una frenata o una sterzata errata per finire fuori strada. Per evitare questo fenomeno è necessario moderare la velocità. Infatti, se si aumenta la velocità nel caso di genere, aumenta anche il rischio di perdere il controllo dell'automobile.
Aquaplaning: senza diligenza paga chi noleggia
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Il caso da cui è scaturita la sentenza pubblicata il 19 gennaio 2021 ha visto coinvolto un automobilista che aveva noleggiato un auto da una società di noleggio per il lungo periodo. L'automobilista marciava in autostrada quando all'improvviso si è ritrovato nel bel mezzo di una pioggia torrenziale. La diligenza impone che di fronte a tale fenomeno bisogna moderare la velocità. Eppure, nel caso di specie, tale atteggiamento non si è concretizzato e, stando ai verbali della polizia stradale, l'uomo non moderando la velocità ha condotto l'automobile fuori dalla carreggiata, distruggendola totalmente, riducendola ad un "relitto". Di fronte a tale notizia, la società di noleggio ha provveduto a detrarre dalla carta di credito il valore stimato per l'acquisto di una nuova auto come quella in questione. Essendo il credito insufficiente, la società ha agito in Giudizio per ottenere il soddisfacimento totale e previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio (CTU), il Giudice ha riconosciuto che l'uomo ha agito con negligenza, poiché avrebbe dovuto moderare la velocità; avrebbe dovuto adottare tutte quelle misure idonee ad evitare il danno, così come previsto dall'articolo 2051 del Codice Civile in relazione alla responsabilità civile per cose in custodia. Inoltre, dalla documentazione prodotta è risultato che i pneumatici erano nuovi e che il battistrada avrebbe ben reagito alla pioggia incessante se solo l'automobilista avesse osservato i prescritti limiti di velocità. Così argomentando, il Giudice ha condannato il conduttore al risarcimento del danno che ha quantificato nel valore di mercato di un auto nuova come quella andata distrutta. Il convenuto, rimasto contumace, sarebbe potuto andare esente da tale condanna se avesse dimostrato in Giudizio di essersi adoperato per evitare il danno e che lo stesso fosse imputabile a circostanze estranee alla sua volontà, da egli non controllabili. Infatti, l'articolo 2051 consente al danneggiante di dimostrare in Giudizio di aver posto in essere ogni possibile azione per non incorrere nel sinistro e che ognuna di queste si è rivelata inefficace di fronte ad un evento eccezionale ed imprevedibile come il temporale, nel caso di specie.
Avv. Luca Vancheri
Foro di Benevento
email: info@vancherilex.it
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