L'avvocato non può ascoltare un minore senza informare l'esercente la responsabilità genitoriale. In caso contrario incorre in responsabilità disciplinare

Ascolto del minore senza il consenso dei genitori: il caso

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Con la sentenza n. 7530/2020, la Corte di cassazione ha affrontato l'interessante questione dell'ascolto del minore senza il consenso degli esercenti la potestà genitoriale.

La controversia era sorta dalla decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia di sanzionare con la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione forense un avvocato, al quale era stata addebitata la violazione dei doveri di dignità, decoro e lealtà professionali per aver ricevuto nel proprio studio un minore diciassettenne unitamente alla madre, dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, ed aver comunicato direttamente al padre del ragazzo la volontà del ragazzo di trasferirsi presso la residenza materna, senza prendere preventivamente contatto con l'avvocato che assisteva il genitore affidatario esclusivo del minore.

Il CNF, interessato della questione, aveva confermato la sanzione inflitta al legale, ritenendo che la condotta da quest'ultimo posta in essere abbia integrato la violazione dell'art. 6 del C.D.F. previgente, anche se al momento in cui è stata posta in essere la condotta non era ancora in vigore il nuovo codice deontologico che ha provveduto a tipizzare con un apposito articolo l'illecito disciplinare relativo all'ascolto di persona minore senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale.

Ciò che conta per il CNF è che il minore era stato affidato al padre e che tale aspetto fosse conosciuto dall'avvocato, il quale ha subito informato il genitore affidatario della volontà del minore di trasferirsi presso la madre, seppur dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale, e di avanzare richiesta di modifica delle condizioni della separazione in ordine al proprio affidamento e collocamento.

La decisione è stata definitivamente confermata in Cassazione: la condotta posta in essere dall'avvocato è stata ritenuta di una gravità tale da superare qualsiasi eccezione sollevata della difesa dell'incolpato.


La disciplina dell'ascolto del minore

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Ricordiamo che l'ascolto del minore in tutte le questioni e procedure che lo riguardano (nelle cause di separazione e divorzio) è disciplinato dal d.lgs. n. 154/2013.

Grazie al combinato disposto degli articoli 315 bis e 336 bis c.c., oltretutto, al minore viene riconosciuta una maggiore centralità nei processi in quanto lo stesso deve essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano anche quando si discute del suo affidamento.

I figli minori sono i soggetti più coinvolti e maggiormente esposti agli effetti traumatici della disgregazione del nucleo familiare e, non avendo una autonoma posizione processuale, la tutela dei loro interessi passa necessariamente attraverso l'attività difensiva degli adulti o, ove necessario, attraverso la figura del curatore speciale.

Grazie all'esistenza del diritto all'ascolto del minore, tuttavia, si può comunque dar voce ai loro interessi, ai loro desideri e ai loro bisogni.

L'ascolto del minore nel codice deontologico

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In un primo momento, in virtù dell'introduzione dell'istituto dell'ascolto del minore e della delicatezza delle procedure che riguardano i rapporti di famiglia, il CNF ha prontamente voluto chiarire che "il compito dell'avvocato che si impegna professionalmente nel campo dei rapporti di famiglia, soprattutto quando coinvolgono i minori, è un compito delicato che deve ispirarsi ai principi della responsabilità etica e sociale della funzione del difensore" (cfr. sentenza CNF n. 17/2008 confermata dalla Cass. SS. UU. N. 3880/2010).

Solo successivamente, anche a seguito delle spinte dell'avvocatura specializzata e delle associazioni specialistiche, è stato introdotto l'articolo 56 tipizzando in tal modo la condotta dell'avvocato che si confronta con le problematiche familiari.

Il testo dell'articolo 56

L'articolo 56 del Codice Deontologico prevede:

1. L'avvocato non può procedere all'ascolto di una persona minore di età senza il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale, sempre che non sussista conflitto di interessi con gli stessi.

2. L'avvocato del genitore, nelle controversie in materia familiare o minorile, deve astenersi da ogni forma di colloquio e contatto con i figli minori sulle circostanze oggetto delle stesse.

3. L'avvocato difensore nel procedimento penale, per conferire con persona minore, assumere informazioni dalla stessa o richiederle dichiarazioni scritte, deve invitare formalmente gli esercenti la responsabilità genitoriale, con indicazione della facoltà di intervenire all'atto, fatto salvo l'obbligo della presenza dell'esperto nei casi previsti dalla legge e in ogni caso in cui il minore sia persona offesa dal reato.

4. La violazione dei doveri e divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.


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