- Adottabilità come extrema ratio
- I principi della CEDU
- Cos'è l'adozione mite
- L'adozione in casi particolari come adozione mite
Adottabilità come extrema ratio
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Con l'ordinanza n. 1476/2021 qui sotto allegata, la giurisprudenza ha aperto le porte, anche in Italia, alla cd. adozione mite, sulla base del presupposto che l'adottabilità del minore può essere dichiarata solo se lo stato di abbandono sia "endemico e radicale" e i genitori siano irreversibilmente incapaci di allevare il figlio e di curarlo, oltre che totalmente inadeguati a svolgere il loro ruolo.
Si tratta, in altre parole, di una extrema ratio.
I principi della CEDU
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Del resto, la Corte EDU ha in più occasioni affermato che la rottura dei rapporti tra un minore e la sua famiglia di origine è una soluzione residuale e che la sottrazione a forza dai genitori non può essere giustificata dal semplice fatto che, così facendo, il bambino potrebbe vivere in un ambiente più favorevole alla sua educazione.
Anche l'articolo 8 della CEDU, del resto, impone allo Stato l'obbligo di rispettare la vita familiare e di agire in maniera tale da consentire a tutti i legami familiari di svilupparsi. In sostanza, occorre cercare l'unità familiare e tendere al ricongiungimento della famiglia biologica il prima possibile in caso di separazione, sempre in un bilanciamento con il dovere di considerare l'interesse superiore del minore.
Così, per la Corte di Strasburgo, come ricordato dalla Cassazione, le autorità italiane sono tenute ad adoperarsi adeguatamente per garantire il rispetto del diritto della madre di vivere con il figlio, onde evitare di incorrere in una violazione del diritto al rispetto della vita familiare.
Cos'è l'adozione mite
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In tale contesto si inserisce l'adozione mite, il cui ingresso nel nostro ordinamento, come detto, è stato definitivamente suggellato dall'ordinanza n. 1476 in commento.
Si tratta, in sostanza, di una forma di adozione elaborata e applicata "ritenendo che, nelle situazioni di "abbandono semipermanente" … o a carattere ciclico …, possa essere opportuno che il trapianto del minore nella nuova famiglia sia accompagnato dalla permanenza di rapporti di fatto e giuridici con la famiglia di origine".
L'adozione in casi particolari come adozione mite
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Per la Corte di cassazione, il modello di adozione in casi particolari previsto dall'articolo 44, lettera d) della legge n. 184/1983, dopo aver compiuto le opportune indagini istruttorie, può costituire un idoneo strumento giuridico per ricorrere all'adozione mite "al fine di non recidere del tutto, nell'accertato interesse del minore, il rapporto tra quest'ultimo e la famiglia d'origine".
Scarica pdf ordinanza Cassazione n. 1476/2021