- Non si può vietare ai cani di entrare nei parchi pubblici
- Il decoro si persegue obbligando i padroni a raccogliere i bisogni dei cani
- L'igiene dei parchi è assicurata da paletta, sacchetto e controlli
Non si può vietare ai cani di entrare nei parchi pubblici
[Torna su]
Il Tar Umbria con la sentenza n. 21/2021 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un'associazione animalista e annulla l'ordinanza del Sindaco, limitatamente all'art. 1 della stessa, che vieta l'ingresso dei cani nei parchi pubblici anche se custoditi, perché la finalità di garantire il decoro e l'igiene pubblico viene raggiunta dall'Ente imponendo ai proprietari degli animali di munirsi di paletta o sacchetto e di raccogliere le deiezioni del proprio animale. Non occorre adottare una misura così drastica, ma vediamo cosa è successo.
Un'associazione ambientalista riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente si rivolge al Tar Umbria - Sezione di Perugia per chiedere l'annullamento e la preventiva sospensione dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Deruta, relativamente all'art. 1 della stessa, che dispone il divieto d'ingresso nei parchi pubblici dei cani, anche se custoditi.
Il decoro si persegue obbligando i padroni a raccogliere i bisogni dei cani
[Torna su]
L'Associazione ricorre nei confronti del suddetto provvedimento per le seguenti ragioni:
- eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità perché vietare in modo assoluto l'ingresso ai cani nei parchi pubblici è una misura drastica e sproporzionata alla finalità di voler tutelare l'igiene pubblica, che di fatto risulta compromessa solo se le deiezione non vengono raccolte;
- eccesso di potere e difetto d'istruttoria e motivazione. Il Comune ha ritenuto che la sola presenza dei cani nei parchi pubblici è in grado di costituire un rischio per l'igiene pubblica, senza però specificare né il rischio né le problematiche igieniche che possono essere provocate dagli escrementi dei cani;
- carenza dei presupposti richiesti dalla legge per l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, incompetenza e violazione dell'art. 50, comma 5 del dlgs n. 267/2000 che legittima il Sindaco alla emanazione di detti provvedimenti "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana."
L'igiene dei parchi è assicurata da paletta, sacchetto e controlli
[Torna su]
Il Tar accoglie la domanda cautelare dell'associazione in quanto "le esigenze di decoro e d'igiene pubblica di cui al divieto in contestazione risultano adeguatamente soddisfatte dalle altre misure di prevenzione contemplate nel provvedimento impugnato. Il ricorso accolto anche nel merito per le stesse ragioni. Le finalità di tutela dell'igiene dei parchi e nelle aree destinate ai giochi dei bambini è garantita dalle altre disposizioni dell'ordinanza con cui si obbliga il proprietario dei cani ad asportare le deiezioni dei propri animali da compagnia da strade, piazze, corti, portici, marciapiedi, giardini pubblici e da tutte le aree pubbliche e dai luoghi aperti al pubblico. Il proprietario è infatti obbligato a portare sempre con sé, quando conduce il proprio cane nelle aree suddette, paletta o sacchetto o altro strumento idoneo a rimuovere le deiezioni del proprio animale.
Questo quanto affermato anche da giurisprudenza ormai costante, la quale ritiene che la finalità dell'ente di garantire e mantenere il decoro delle aree pubbliche, è soddisfatto imponendo ai padroni dei cani di rimuovere i bisogni dei propri animali con palette a ciò destinate, da riporre adeguatamente, chiuse negli appositi sacchetti o nei cestini porta rifiuti o predisponendo adeguate forme di controllo finalizzate a garantire il rispetto di queste regole. L'ordinanza del Sindaco va quindi annullata limitatamente all'art. 1 che vieta l'ingresso ai cani, anche se custoditi, nei parchi pubblici.
Leggi anche:
- Tar: sì ai cani nei parchi. Basta che i padroni abbiano guinzaglio e paletta
- Cani: illegittimo vietare l'accesso ai giardini pubblici
Scarica pdf Tar Umbria - Perugia n. 21/2021• Foto: 123rf.com