- Legittimo impedimento avvocato
- Rinvio udienza se c'è un grave impedimento
- L'avvocato deve dimostrare che è impossibile delegare un collega
Legittimo impedimento avvocato
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L'avvocato che chiede il rinvio d'udienza deve dimostrare il legittimo impedimento ma anche l'impossibilità di delegare un collega per svolgere la relativa attività difensiva, non è sufficiente addurre una generica delicatezza della causa. Questo il principio ribadito dall'ordinanza della Cassazione n. 1793/2021 (sotto allegata) a conclusione della vicenda che si va a illustrare.
Il Tribunale dichiara il fallimento di una s.r.l, che propone reclamo alla Corte d'Appello la quale rigetta tra l'altro, l'istanza di rinvio di udienza, in quanto non sono stati forniti chiarimenti adeguati sull'impossibilità di delegare altro avvocato a presenziare.
Rinvio udienza se c'è un grave impedimento
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La s.r.l si rivolge alla Corte di Cassazione, sollevando diversi motivi di ricorso tra i quali, per l'argomento che interessa trattare in questa sede, il terzo con cui la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 115 delle disp. att. c.p.c che disciplina il rinvio dell'udienza, stante il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio formulata dal difensore che ha presentato al relatore la sussistenza di un grave impedimento.
L'avvocato deve dimostrare che è impossibile delegare un collega
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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile nel suo complesso, così come ritiene inammissibile il terzo motivo sollevato con cui la società ricorrente ha lamentato la mancata concessione del rinvio d'udienza in presenza di un grave impedimento del difensore.
Gli Ermellini sul punto precisano che: "l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 dip. att. cod. proc. civ., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dall'art. 14, comma 2. l. 247/2012 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituto l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale, non rilevante ai fini del differimento d'udienza."
Nel caso di specie la Corte ha respinto la richiesta di rinvio perché non è stata fornita la prova sull'impossibilità di delegare l'attività d'udienza a un collega, consistente nell'esame della relazione peritale e delle istanze conseguenti. Impossibilità che non può essere giustificata dalla generica delicatezza della causa.
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