Per la Cassazione integra reato di maltrattamenti offendere e umiliare sistematicamente l'alunno di fronte a tutta la classe, la violenza psicologica non è giustificata da ragioni educative

Reato di maltrattamenti per il docente che offende l'alunno

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Integra il reato di maltrattamenti e non di abuso dei mezzi di correzione umiliare e offendere sistematicamente un alunno di fronte ai compagni. La violenza psicologica gratuita, se perpetrata metodicamente, integra sempre il reato di maltrattamenti, anche se si adducono ragioni educative. Queste le conclusioni della Cassazione, che con la sentenza n. 3459/2021 ha posto fine alla vicenda che si va a illustrare.

Il Tribunale e la Corte d'Appello condannano un insegnante per il reato di maltrattamenti ai danni di un suo alunno. L'imputato è responsabile di avere umiliato e offeso il minore, dodicenne all'epoca dei fatti, apostrofandolo abitualmente con epiteti e frasi offensive e scurrili di fronte a tutta la classe.

Abuso dei mezzi di correzione

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Il docente però contesta la sentenza ricorrendo in Cassazione, innanzi alla quale solleva i seguenti motivi.

  • Con il primo i difensori fanno presente che il proprio assistito è stato condannato solo in base alle dichiarazioni dei genitori del ragazzo, del medico di famiglia degli stessi, costituitisi parti civili e dei dirigenti scolastici. Dichiarazioni dalle quali emergono solo i problemi psicologici del ragazzo, ma non le offese e le vessazioni sistematiche di cui è stato accusato e che sono state negate dai compagni di classe della vittima.
    Solo un alunno ha dichiarato il contrario nel corso di una conversazione con la madre del ragazzo, che si è premurata di registrare la conversazione e di "condizionare" con tutta evidenza il ragazzo. Le dichiarazioni di accusa quindi si riducono a quelle della vittima, visto che i genitori non hanno percepito direttamente i fatti di cui hanno accusato il docente.
  • Con il secondo invece si contesta la qualificazione giuridica del reato, che non è inquadrabile come maltrattamenti, quanto semmai come abuso dei mezzi di correzione, che si realizza quando la finalità educativa si realizza con condotte umilianti e afflittive.

I difensori in seguito depositano altri motivi per ribadire la rilevanza delle testimonianze di due alunni, svalutate in sentenza, perché imprecise e per rimarcare l'irrilevanza delle dichiarazioni rese dall'unico compagno di classe, che ha testimoniato contro il docente.

Condanna per il docente che da del deficiente all'alunno

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La Corte di Cassazione adita, con la sentenza n. 3459/2021 dichiara il ricorso del docente inammissibili per le seguenti ragioni.

Con il primo motivo il professore chiede in pratica una rivalutazione dei fatti su cui ci sono già espressi i giudici di merito e che è un'attività notoriamente preclusa in sede di legittimità. Il docente contesta infatti la valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, alcune delle quali, oggetto di contestazione, assumono un'incidenza di rilievo primario nell'argomentazione.

Infondato invece il secondo motivo con cui si contesta l'attribuzione del reato di maltrattamenti, in quanto, come già chiarito in passato: "L'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, previsto e punito dall'art. 571 c.p., consiste nell'uso non appropriato di metodi, strumenti e, comunque, comportamenti correttivi od educativi, in via ordinaria consentiti dalla disciplina generale e di settore nonché dalla scienza pedagogica, quali, a mero titolo esemplificativo, l'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, l'obbligo di condotte riparatorie, forme di rimprovero non riservate.

L'uso di essi deve ritenersi appropriato, quando ricorrano entrambi i seguenti presupposti:

  • la necessità dell'intervento correttivo, in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'alunno, dei doveri di comportamento su di lui gravanti;
  • la proporzione tra tale violazione e l'intervento correttivo adottato, sotto il profilo del bene-interesse del destinatario su cui esso incide e della compressione che ne determina."

Evidente come nel caso di specie non si sono realizzate le condotte appena descritte, quanto piuttosto condotte improntate a violenza, la quale, sia essa fisica che psicologica "non costituisce mezzo di correzione o di disciplina, neanche se posta in essere a scopo educativo; e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'art. 572, c.p."

Ora, poiché è stato provato che il docente era solito apostrofare l'alunno con termini obiettivamente offensivi, come "fetente" e "deficiente", di fronte ai compagni di classe e durante le lezioni e stante l'evidente assenza di una finalità correttiva, per la Cassazione la qualificazione di maltrattamenti deve ritenersi corretta.

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