Pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero della Giustizia di adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

Gratuito patrocinio: più alto il reddito

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Si amplia la fascia di reddito per essere ammessi al gratuito patrocinio, in quanto l'imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito risultante dall'ultima dichiarazione non dovrà essere superiore a euro 11.746,68. Lo prevede il Decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 (qui sotto allegato) recante l'adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio del 2021.

Cos'è il gratuito patrocinio

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Come noto, il gratuito patrocinio è istituto che garantisce ai non abbienti l'assistenza legale gratuita, con costi interamente a carico dello Stato, sia per quanto riguarda i compensi degli avvocati che per le spese di giusta, ma solo in presenza di una serie di requisiti, tra cui rientrare in una fascia di reddito che non deve essere superiore a una determinata soglia.


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In particolare, a disciplinare le condizioni reddituali per l'ammissione al gratuito patrocinio è l'art. 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (cfr. d.P.R. n. 115/2002) che fissa, tra l'altro, la summenzionata soglia reddituale da rispettare per poter essere ammessi.

Il successivo art. 77 del citato testo unico, in aggiunta, prevede l'adeguamento ogni due anni dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente, da effettuarsi con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia

, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Soglia reddituale più alta per l'ammissione al gratuito patrocinio

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Il decreto dello scorso luglio, registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2021, è dunque intervenuto in tal senso aggiornando l'importo indicato nell'art. 76 del d.P.R. n. 115/2002, in euro 11.746,68. Potrà dunque essere ammesso al beneficio, nei processi civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tale importo.

Si tratta di una cifra che è più alta rispetto al precedente valore fissato dal decreto emanato il 16 gennaio 2018 che, invece, era pari a euro 11.493,82. Il Ministero evidenzia come l'adeguamento del limite di reddito è correlato alla variazione del medesimo indice dei prezzi al consumo, posto che i dati accertati dall'ISTAT hanno evidenziato una variazione in crescita dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pari allo 0,022.

Scarica pdf Ministero della Giustizia decreto 23 luglio 2020

Foto: 123rf.com
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