Per la Corte d'Appello di Potenza deve risarcire il collega l'avvocato che negli scritti difensivi utilizza frasi offensive che eccedono le esigenze della difesa

Condanna al risarcimento danni per l'avvocato che offende il collega

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L'avvocato che offende il collega negli atti difensivi, utilizzando frasi ed espressioni sconvenienti che esulano dalla necessità di difendere i propri assistiti o che risultano esagerate rispetto a questa esigenza, deve risarcirlo. Queste le conclusioni della Corte d'Appello di Potenza nella sentenza n. 216/2020 (sotto allegata) al termine della vicenda che si va a descrivere.

Un avvocato conviene in giudizio un collega e i suoi assistiti, chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni morali, materiali e patrimoniali arrecati allo stesso per un valore di 150.000 euro e la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "La Gazzetta del Mezzogiorno."

A fondamento delle sue richieste l'avvocato narra che il collega in due atti di citazione in opposizione a precetto ha utilizzato nei suoi confronti espressioni gravemente offensive della sua reputazione tanto che il Giudice ha disposto la cancellazione del termine "fraudolentemente", correzione che tuttavia non toglie valenza offensiva alle altre frasi.

L'avvocato accusato, nella sua comparsa, esclude ogni sua responsabilità ai sensi dell'art. 89 c.p.c. (che vieta ai difensori e alle parti di utilizzare negli scritti e nei discorsi pronunciati davanti al giudice espressioni sconvenienti e offensive) perché le frasi utilizzate inerivano l'oggetto della causa. Non ritiene configurabile neppure il danno non patrimoniale lamentato dal collega, perché la sua condotta risulta scriminata ai sensi dell'art. 598 c.p. (che non punisce le offese contenute negli atti e nei discorsi davanti al giudice se riguardano l'oggetto della causa) e perché appare irrazionale e inidonea la richiesta di pubblicare la sentenza, stante la modesta rilevanza dei fatti e la totale assenza di dolo e colpa.

Il Tribunale però accoglie la domanda dell'attore, condanna il collega a pagare 5000 euro a titolo di risarcimento e dispone, con spese a suo carico, la pubblicazione della sentenza sul quotidiano indicato dall'attore. Non risulta applicabile infatti la scriminante di cui all'art 598 c.p perché le frasi utilizzate travalicano il limite della continenza e perché non c'è nesso tra le espressioni offensive impiegate e le finalità difensive.

Errata interpretazione delle espressioni contenute negli atti

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Ricorre in appello l'avvocato soccombente contestando in particolare l'errata valutazione delle espressioni, la decadenza della richiesta risarcitoria e la riforma della sentenza anche nella parte relativa alla pubblicazione della sentenza. Appello che però viene contestato da controparte, che ne chiede il rigetto.

Risarcimento anche quando le espressioni eccedono le esigenze di difesa

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La Corte d'Appello adita con la sentenza n. 216/2020 rigetta l'appello, confermando così la decisione del Tribunale per le seguenti ragioni.

In relazione all'illecito contestato la Corte ricorda che: "nell'interesse superiore della giustizia e di quello dei contendenti, la lite giudiziaria deve svolgersi correttamente, con una condotta sempre ispirata a lealtà e probità e nel reciproco rispetto. Ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la violazione delle norme di comportamento conferisce al Giudice il potere di disporre, anche d'ufficio, la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed ingiuriose, nonché, con la sentenza che decide la causa, di assegnare, alla persona offesa dalle frasi lesive, una somma a titolo di risarcimento del danno, quando le espressioni non riguardano l'oggetto della controversia."

Risarcimento a cui il difensore soccombente si è opposto in quanto lo stesso ha dichiarato di aver "utilizzato le stesse ai soli fini difensivi, per chiarire una situazione di fatto non diversamente rappresentabile, e, quindi, senza alcun intento dispregiativo e offensivo", in quanto in relazione al caso di specie deve ritenersi applicabile la scriminante prevista dall'art. 598 c.p.

La Corte però ricorda che la giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo del risarcimento del danno sussiste non solo quando le espressioni non hanno alcun collegamento con la difesa, ma anche quando le stesse eccedono "le esigenze difensive, superandosi in tal caso i limiti di correttezza entro cui va contenuta l'esplicazione della difesa in giudizio. (…) Tali circostanze ricorrono nel caso de quo, ove le espressioni rivelano un intento puramente dispregiativo e offensivo nei confronti della controparte." Inapplicabile quindi la scriminante di cui all'art 598 c.p e confermato il risarcimento stabilito dal Tribunale nella sentenza n. 359/2011.

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Scarica pdf Corte Appello Potenza n. 216/2020

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