- Pensione di reversibilità e fonte di guadagno del figlio inabile
- L'inabilità va accertata in concreto
- Invalidità civile e reversibilità vanno tenute distinte
Pensione di reversibilità e fonte di guadagno del figlio inabile
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La pensione di reversibilità del genitore deceduto spetta, tra gli altri, anche ai figli maggiorenni che siano inabili al lavoro. L'accertamento di tale requisito, quindi, deve essere operato con particolare cura e ponendo in risalto una serie di elementi che di recente la Corte di cassazione ha avuto modo di chiarire nell'ordinanza numero 28614/2020 qui sotto allegata.
Il presupposto sul quale si fonda il ragionamento della Corte è che, ai fini della verifica di tale elemento costitutivo dell'azione diretta a ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, occorre stabilire sia se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa, sia se possa utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica e conservi, quindi, una pur minima capacità di guadagno.
L'inabilità va accertata in concreto
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Per i giudici, pertanto, bisogna accertare il requisito dell'inabilità in maniera concreta, ovverosia considerando il "possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto".
Così, anche laddove l'astratta capacità di lavoro non sia ridotta al 100%, occorre comunque verificare se in capo al figlio permanga una capacità di svolgere attività idonee a integrare i precetti dell'articolo 36 della Costituzione e a procurargli una fonte di guadagno non simbolico.
Di conseguenza, come la giurisprudenza meno recente ci insegna, se il figlio orfano maggiorenne inabile ha delle residue capacità lavorative ma queste sono talmente esigue da consentirgli solo lo svolgimento di un'attività del tutto priva di produttività, allo stesso la pensione di reversibilità non può essere negata (Cass. n. 26181/2016).
Invalidità civile e reversibilità vanno tenute distinte
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L'ordinanza n. 28614/2020 ha anche chiarito che i parametri della riduzione della capacità in materia di invalidità civile di cui alla legge n. 118/1971 vanno tenuti distinti dai riferimenti all'articolo 8 della legge n. 222/1984 relativo all'invalidità pensionabile e all'articolo 22 della legge n. 903/1965 relativo alla pensione di reversibilità.
Del resto, mentre i primi afferiscono alla materia assistenziale, i secondi riguardano la materia previdenziale.
Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 28614/2020