- Condanna per guida in stato di alterazione psicofisica
- Lo stato di alterazione va dimostrato
- Lo stato di alterazione psicofisica non è desumibile solo dagli occhi arrossati
Condanna per guida in stato di alterazione psicofisica
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Per la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul reato di guida in stato di alterazione psicofisica sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, non basta l'esito delle analisi del sangue a condannare l'imputato, occorre anche accertare dai segnali esteriori, che il soggetto si trovi in uno stato di alterazione tale da rendere pericolosa la guida.
Questa la motivazione della sentenza n. 3900/2021 (sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell'imputato avverso la decisione con cui la Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo l'imputato responsabile per il reato di cui all'art. 187 comma 1 del Codice della Strada, perché lo stesso si è messo alla guida di un'auto di proprietà di terzi dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
Lo stato di alterazione va dimostrato
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Decisione a cui l'imputato si oppone presentando, a mezzo difensore, ricorso in Cassazione, per i seguenti motivi.
- Con il primo evidenzia come la Corte d'Appello non abbia accolto la doglianza con cui ha lamentato la violazione del diritto di difesa, causata dal mancato avviso da parte degli agenti all'imputato di poter chiamare un difensore prima di procedere all'accertamento indifferibile e urgente.
- Con il secondo invece lamenta l'erronea applicazione dell'art. 187 del Codice della Strada in quanto la disposizione punisce chi si pone alla guida in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti, condizione che per la giurisprudenza non si può desumere dalla presenza di elementi sintomatici esterni. E' infatti necessario un accertamento che dimostri l'attualità dell'uso attraverso una conoscenza tecnica specialistica, verifica che ne caso di specie è mancata del tutto.
Lo stato di alterazione psicofisica non è desumibile solo dagli occhi arrossati
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La Corte di Cassazione adita, con la sentenza n. 3900/2021 accoglie il ricorso perché fondato.
Il primo motivo per la Corte tuttavia va rigettato perché l'imputato, chiamando autonomamente e tempestivamente il difensore per farsi assistere, ha esercitato il diritto di difesa, garantito dall'ordinamento, indipendentemente dall'omissione in merito degli agenti accertatori.
Il secondo motivo invece merita accoglimento perché fondato. La sentenza impugnata infatti si basa sulla verifica della positività dell'esame ematico ai cannabinoidi, ma non affronta il tema dell'alterazione dello stato psico fisico dell'imputato.
Tema che invece è stato affrontato dalla Cassazione, la quale ha chiarito che: "Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 187 cod. strada, non è sufficiente che l'agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione."
Lo stato di alterazione non deve essere accertato solo con specifiche analisi mediche. Il giudice infatti può desumerla da accertamenti biologici in grado di dimostrare l'assunzione dello stupefacente, unitamente anche alle deposizioni raccolte e al contesto.
Principi a cui la Corte di Appello non si è attenuta in quanto ha omesso ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico fisica, limitandosi alla constatazione da parte degli agenti del rossore degli occhi dell'imputato, senza verificare la presenza di altri elementi da cui desumere la pericolosità alla guida, come la diminuzione dell'attenzione e la velocità di reazione. La sentenza va quindi annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
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