Per la Cassazione, lo Stato non deve indennizzare l'encefalopatia da cui è affetta una bambina se non vi è prova che la patologia derivi dalla somministrazione di vaccini

Serve la ragionevole probabilità scientifica

[Torna su]

Con l'ordinanza numero 2474/2021 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso della famiglia di una bambina affetta da encefalopatia, che pretendeva di ottenere dallo Stato l'indennizzo di cui alla legge numero 210/1992, lamentando la connessione della predetta patologia con le vaccinazioni esavalente e di Prevenar cui la piccola si era sottoposta.

Per i giudici, infatti, il nesso causale tra il danno e le vaccinazioni va valutato secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica e non può configurarsi, come nella specie, solo come un'ipotesi possibile.

La prova del danno da vaccino

[Torna su]

Chi pretende di essere indennizzato per un presunto danno da vaccinazione deve più nel dettaglio dimostrare:

  • l'effettuazione della somministrazione vaccinale,
  • il verificarsi di un danno alla salute,
  • il nesso causale tra la prima e il secondo, da valutarsi sulla base di quanto visto sopra.

La storia clinica del vaccinato va valutata nel complesso

[Torna su]

Nel caso di specie, i giudici del merito avevano recepito le analisi e le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in grado di appello, il quale aveva valutato tutti gli elementi acquisiti in giudizio mettendoli in relazione alla storia clinica della bambina, tenendo conto dei criteri temporali e della continuità fenomenica e considerando lo stato delle acquisizioni della scienza medica ed epidemiologica.

Sulla base di tali riflessioni, aveva escluso che tra le vaccinazioni e la malattia vi fosse correlazione secondo un rilevante grado di probabilità scientifica. Piuttosto, l'encefalopatia è stata ritenuta con alto livello di probabilità di tipo congenito e tanto è bastato a escludere l'indennizzo: la prova fornita dalla famiglia della piccola non è risultata sufficiente.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 2474/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: