Per l'ABF l'inadempimento del fornitore determina la risoluzione del contratto di finanziamento collegato, con rimborso delle rate già pagate, ai sensi dell'art. 125-quinquies Tub

Inadempimento del fornitore e risoluzione finanziamento collegato

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L'inadempimento del fornitore (della merce o del servizio) determina la risoluzione del contratto di finanziamento collegato con conseguente rimborso delle rate già pagate ex art. 125-quinquies Tub, se ricorrono due condizioni: dovrà essere stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore e dovranno ricorrere le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile.

Lo ha chiarito l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Torino, in una decisione del 27 gennaio 2021 (sotto allegata) accogliendo parzialmente l'istanza della ricorrente, assistita dalla Globoconsumatori Onlus.

La vicenda ruota intorno alla stipulazione di un contratto per l'esecuzione di cure dentistiche, con sottoscrizione, alla stessa data, un finanziamento per il pagamento delle cure stesse. La ricorrente, tuttavia, evidenzia come la società presso la quale si era concluso il contratto di fornitura e di credito, a seguito dell'emergenza sanitaria in corso, non aveva riaperto le filiali, rendendosi inadempiente della prestazione contrattuale nonostante la messa in mora effettuata.

La donna, dunque, lamenta l'inadempimento grave del fornitore e chiede che sia accertata e dichiarata la risoluzione del finanziamento ai sensi dell'art. 125-quinquies Tub, con l'effetto di ottenere il rimborso di tutte le rate già rimborsate, oltre a quelle pagate nelle more della decisione.

Cosa prevede il Testo Unico Bancario

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L'ABF rammenta come il citato art. 125-quinquies Tub abbia sostituto l'art. 42 del Codice del consumo

recependo nell'ordinamento italiano la previsione di cui all'art. 15 della Direttiva 2008/84, relativa al credito ai consumatori, stabilendo che nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento del fornitore, il consumatore, effettuata senza esito la costituzione in mora dello stesso, avrà diritto alla risoluzione del contratto di credito se, con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi, ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile.

In tal caso, il finanziatore sarà obbligato a rimborsare al consumatore le rate già pagate nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La norma predispone in capo al consumatore una tutela specifica e particolare, ulteriore rispetto a quelle cui avrebbe in ogni caso diritto in forza della relazione d'interdipendenza tra l'acquisto di un bene o servizio e il contratto di credito concluso a tal specifico fine.

Coaa si intende per "contratto di credito collegato"

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In primis, si legge in sentenza, l'applicazione dell'art. 125-quinquies Tub implica la riconducibilità del contratto di credito oggetto di controversia alla fattispecie del "contratto di credito collegato", come individuata dal comma 1, lett. d) dell'art. 121 Tub, ovvero quel contratto "finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito".

Nel caso in esame risulta dal contratto come lo stesso fosse finalizzato alla prestazione di un servizio specifico, ed è versato altresì in atti un documento con la titolazione di "preventivo", che contiene i riferimenti propri di una proposta contrattuale, ovverosia il riferimento alle parti, la descrizione dell'oggetto e un spazio per l'apposizione delle sottoscrizioni. Non è parimenti in contestazione che il fornitore del servizio abbia svolto nella vicenda contrattuale in analisi il ruolo di intermediario del credito, quale soggetto convenzionato all'intermediario resistente.

In conclusione, secondo l'ABF, deve ritenersi sussistente il criterio legale di collegamento tra i due contratti necessario e sufficiente, non rilevando ai sensi dell'art. art. 125-quinquies Tub la mancanza di una eventuale clausola di esclusiva tra fornitore e finanziatore, come definitivamente chiarito dalla Suprema Corte (cfr. decisione n. 19000/2016).

Quando scatta la risoluzione del contratto?

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Accertato il collegamento tra contratto di fornitura e di credito, la risoluzione del contratto scatta al ricorrere di due condizioni. In primo luogo, dovrà essere stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore e tale condizione si ritiene sussistente nel caso di specie, avendo la ricorrente prodotto copia della diffida ad adempiere inviata tramite PEC, sia al finitore dei servizi sia all'intermediario resistente, insieme alle relative ricevute di consegna.

In secondo luogo, dovranno ricorrere "le condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile", norma in base alla quale "il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra".

Nel caso de quo, parte ricorrente ha usufruito in parte dei servizi della società fornitrice prima che questa chiudesse le proprie filiali e, nonostante l'inadempimento sia parziale, ciò non esclude di per sé la gravità dello stesso ex art. 1455 del codice civile.

Infatti, secondo i principi espressi dalla Suprema Corte di Cassazione, deve "accertarsi l'apprezzabilità in concreto del peso dell'inadempimento nell'economia del rapporto e commisurarsi il risultato di tale primo accertamento all'interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo per la natura del contratto, per la qualità dei contraenti e per ogni altra circostanza rilevante", tenendo conto che "l'interesse" richiamato dall'art. 1455 c.c. "non può che consistere nell'interesse della parte non inadempiente alla prestazione rimasta ineseguita: interesse che deve presumersi (con presunzione semplice, ex art. 2727 c.c.) vulnerato tutte le volte che l'inadempimento sia stato di rilevante entità, ovvero abbia riguardato obbligazioni principali e non secondarie (cfr. Cass. sent. 8963/2001).

Inoltre, nel caso di specie, l'inadempimento è anche da ritersi definitivo, essendo stato dichiarato fallito il fornitore. In conclusione, accertata la gravità dell'inadempimento, seppure parziale, del fornitore, l'ABF riconosce, ex art. 125-quinquies Tub, il diritto del debitore a una risoluzione parziale del contratto di finanziamento per la parte eccedente la prestazione eseguita.

La società resistente dovrà dunque procedere a riformulare il piano di rimborso, detraendo dall'ammontare del credito complessivo, l'importo corrispondente al valore del servizio per il quale è accertato l'inadempimento, tenendo conto altresì della conseguente diversa imputazione delle rate eventualmente già pagate" (cit. da ultimo Collegio di Milano, decisione n. 7184/2019).

Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Decisione ABF del 27 gennaio 2021

Foto: 123rf.com
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