- Il termine non è rispettato se si anticipa il successivo deposito
- Possibile inviare il solo indice e in seguito i documenti elencati con diversi rinvii
- Atti e documenti 'pesanti' possono essere inviati con più pec
Il termine non è rispettato se si anticipa il successivo deposito
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La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2657/2021 (sotto allegata), nel respingere il ricorso dei ricorrenti chiarisce che, in relazione al deposito di atti e documenti via pec per la costituzione in giudizio, quando gli stessi superano la misura limite dei 30 MB, è possibile procedere con invii successivi. Affinché però il deposito possa considerarsi tempestivo deve avvenire entro il giorno di scadenza.
Ordinanza che pone fine a una vicenda processuale che ha inizio quando diversi soggetti impugnano il decreto con cui il Tribunale ha respinto la loro opposizione allo stato passivo di un fallimento così motivando la propria decisione:
- l'opposizione è inammissibile per tardività della produzione dei documenti depositati in modalità telematica, in quanto non è stato osservato il termine previsto dall'art. 99, co. 2, n. 4 della legge fallimentare;
- la modalità di deposito scelta dagli oppositori, ossia con atto telematico successivo al termine del 28 maggio 2016, deve ritenersi in contrasto con il ricorso cartaceo, con la compressione dei files (se eccedenti il limite dei 30 MB di accettazione da parte del sistema) e con la modalità delle buste telematiche multiple, non potendo la prescrizione considerarsi rispettata anche se anticipata da una formale riserva d'invio successivo dei documenti.
Possibile inviare il solo indice e in seguito i documenti elencati con diversi rinvii
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I soggetti soccombenti ricorrono in Cassazione per far valere i seguenti motivi.
- Con il primo evidenziano la violazione da parte del Tribunale del dl. n. 90/2014 (art. 51, comma 2) e dell'art. 99, come interpretati dal protocollo locale, il quale prevede che, quando di supera il limite d'ingresso dell'allegato informatico, si può procedere all'inoltro dell'indice dei documenti, per poi provvedere al deposito degli stessi in modalità frazionata.
- Con il secondo invece fanno presente che le spese del giudizio, compensate dal Tribunale, dovevano essere poste a carico del resistente.
Atti e documenti 'pesanti' possono essere inviati con più pec
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La Corte di Cassazione però, con l'ordinanza n. 2657/2021 respinge il ricorso perché inammissibile per diverse ragioni, tra le quali merita un'analisi più approfondita il primo motivo di ricorso.
Nel respingerlo gli Ermellini richiamano la normativa d'interesse alla soluzione del caso, ossia l'art. 51 comma 2, lettere a) e b) del dl n. 90/2014, che così dispone: "Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza."
La Corte evidenzia come nel caso di specie il ricorrente non ha indicato con quale tempestività ha allegato e provato la posteriorità della produzione documentale, rispetto al termine di cui all'art. 99 comma 2 previsto dalla legge fallimentare, eccedente la misura massima di 30 MB. In ogni caso, chiarisce la Cassazione, i protocolli locali non possono giustificare il ritardo rispetto ai 30 giorni previsti dalla legge per il deposito dei documenti. La tempestività del deposito dell'atto infatti non giustifica il ritardo con cui avviene il deposito dei documenti.
Come ha già avuto modo di chiarire in altre occasioni, la Cassazione ribadisce quindi che: "ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche il deposito degli atti o dei documenti può sì avvenire mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata - ai sensi dell'art. 16-bis, comma 7, d.l. 18 ottobre 2012 n. 17 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, come modificato dall'art. 51, comma 2, d. L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla I. 11 agosto 2014 n. 114 -, a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi, di modo che non si presta a censure di sorta la statuizione impugnata laddove ha tenuto conto soltanto della documentazione depositata lo stesso giorno della costituzione in giudizio." Parimenti inammissibile per carenza d'interesse il motivo sulle spese visto che i ricorrenti, pur soccombenti, hanno beneficiato della regola della compensazione.
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Scarica pdf Cassazione n. 2657/2021• Foto: 123rf.com