- Il testo dell'art. 435 c.p.
- Bene giuridico tutelato e procedibilità
- La condotta sanzionata dall'art. 435 c.p.
- La pena
- Elemento soggettivo
Il testo dell'art. 435 c.p.
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Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Bene giuridico tutelato e procedibilità
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Il bene giuridico meritevole di tutela, in relazione all'art. 434 c.p., è la pubblica incolumità. Ovviamente nel concetto di pubblica incolumità rientra anche la tranquillità e la serenità della collettività, che non deve essere pervasa da timore o da motivi di allarme. Il delitto in esame è un reato comune, dacché può essere commesso da chiunque. Si tratta di un reato di pericolo, tuttavia il tentativo ex art. 56 c.p. non è configurabile, dal momento che il soggetto agente serba il proposito di fabbricare materiali atti ad attentare alla pubblica incolumità. In ragione di questi presupposti, la dottrina si è rivelata, quasi all'unanimità, tendenzialmente proclive a voler ammettere che si tratta di un reato di pericolo concreto. La procedibilità è ex officio, avuto riguardo anche al bene giuridico ritenuto meritevole di tutela.
La condotta sanzionata dall'art. 435 c.p.
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presenta un impianto strutturale diverso rispetto alle fattispecie che lo precedono. Infatti, mentre le altre norme (come quella del crollo di costruzioni o disastro a impianti nucleari) facciano riferimento al concetto di attentare, nel delitto in esame è punita la fabbricazione, la detenzione o semplicemente acquistino materie esplodenti, asfissianti (atte quindi a precludere la respirazione), accecanti (tali da impedire la vista), tossiche (nocive per l'organismo umano) o infiammabili. Le condotte sanzionate, posto che sotto il profilo del corpo di reato ricadono le materie cennate, sono tre: fabbricazione, detenzione o acquisto di materiale esplodente, asfissiante, accecante, tossico o infiammabile. La norma punisce anche, riservando il medesimo trattamento, chiunque fabbrichi, detenga o acquisti sostanze che servano alla composizione o alla fabbricazione di materiale esplodente, accecante, asfissiante, infiammabile o tossico.
La pena
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La pena prevista per la condotta di cui all'art. 435 c.p. è della reclusione da uno a cinque anni.
Elemento soggettivo
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Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto di fabbricazione o detenzione di materie esplodenti, è il dolo specifico ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto al fine di attentare alla pubblica incolumità.
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Vincitore del concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca svolge attività di assistenza alla didattica.