Il Tar di Lecce accoglie il ricorso delle Associazioni animaliste, condannando il comune di Ostuni. Ma come funziona per legge l'accesso degli animali in parchi e giardini pubblici?

Divieto accesso al parco col cane: la sentenza del Tar Lecce

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Il Tar di Lecce, Sezione terza, a seguito di ricorso numero di registro generale 1569 del 2019, proposto da Enpa, Ente Nazionale Protezione Animali Onlus e OIPA Italia Odv, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha annullato la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Ostuni n. 115 del 17 ottobre 2019, come modificata e integrata dalla deliberazione n.121 del 21 ottobre 2019, nella parte in cui viene disposto il divieto assoluto e generalizzato di accesso dei cani, anche se accompagnati, a quattro aree verdi pubbliche di cui è dotato il centro di Ostuni.

Ancora, mediante la sentenza suindicata, il Tar condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle Associazioni ricorrenti.

A seguito dell'introduzione del divieto si era costituito il Comitato civico "Io posso entrare", formato dai cittadini detentori di cani per ottenere l'annullamento della delibera.

Nel ricorso amministrativo sono state prodotte decisive prove raccolte dallo stesso Comitato civico riguardo al fatto che le uniche aree verdi urbane, lasciate all'utilizzo con il cane, erano ubicate in zone periferiche, dimostrando quindi l'iniquità della delibera.

Vediamo quali sono i motivi alla base della decisione di accoglimento al ricorso presentato da Enpa e OIPA.

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Orientamento consolidato della giurisprudenza

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Nella sentenza della Terza sezione del Tar di Lecce, il Collegio aderisce ad un consolidato orientamento giurisprudenziale in ambito di divieto, disposto dalle Pubbliche Amministrazioni, di introdurre animali nei luoghi pubblici, secondo il quale viene specificato che "il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree destinate a verde pubblico - pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini - risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall'ente locale di mantenere il decoro e l'igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l'attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all'obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale." (In tal senso T.A.R. Lazio, sez. II bis, 17 maggio 2016, n. 5836; e cfr. altresì, tra le tante, T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502,a T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1752).

Com'è regolato, per legge, l'accesso con il cane in un parco pubblico?

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Il Regolamento di Polizia Veterinaria, DPR 8 febbraio 1954, n. 320, prevede "l'obbligo di guinzaglio o di museruola al cane quando si trova nelle vie o nei luoghi aperti al pubblico" "mentre "guinzaglio e museruola nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto".

A livello nazionale, quindi, l'accesso con i cani è possibile mediante l'utilizzo di idonea strumentazione.

Ancora, sul punto, ogni Regione e Comune, mediante propria regolamentazione adotta specifiche disposizioni sull'accesso e permanenza, con il proprio animale domestico, in un parco pubblico.

Così, per esempio, la Regione Toscana, con specifica Legge regionale n. 592009 prevede "l'accesso dei cani accompagnati dal detentore a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge". Eventuali limitazioni sono previste per le aree giochi dedicate ai bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

La città di Milano, mediante il Regolamento per il benessere e la tutela degli animali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 3 febbraio 2020, al relativo art. 17 disciplina "l'accesso ai giardini, parchi pubblici e aree verdi" , disponendo che i cani condotti a guinzaglio possono accedere ai parchi, giardini, e, in genere, alle aree verdi pubbliche, ad eccezione degli spazi espressamente riservati ai giochi per l'infanzia.

Ricordiamo, infine, l'esistenza della così detta "area cani", nella quale vige una regolamentazione differente: in tal caso i cani possono essere tenuti liberi e interagire tra loro, senza che per questo venga meno la responsabilità civile eo penale del relativo detentore.

Avv. Claudia Taccani

Responsabile Sportello Legale OIPA Italia Odv

www.oipa.org

sportellolegale@oipa.org


Foto: 123rf.com
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