- Stalking condominiale
- Condotte della persona offesa
- Stalking per il condomino che destabilizza e spaventa i clienti del pub
Stalking condominiale
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Commette reato di stalking il condomino insofferente, che patisce il dover condividere gli spazi comuni del condominio con la titolare di un pub e per questo spaventa i clienti e perseguita la titolare con condotte incivili come gettare sporcizia nella cassetta delle lettere o impedire l'ingresso nell'area in cui si trova il locale alla persona offesa. Queste le conclusioni a cui perviene la Cassazione nella sentenza n. 3795/2021 (sotto allegata), che pone fine alla vicenda che si va a descrivere.
La Corte d'Appello conferma la sentenza con cui il giudice di primo grado ha condannato un condomino per il reato di atti persecutori e violazione della corrispondenza messi in atto nei confronti di una donna (e dei suoi congiunti), che gestisce un pub nello stesso condominio dell'imputato. Tutto nasce dalla difficoltà di convivenza tra l'imputato, proprietario di un appartamento e dei gestori del pub sito nello stesso immobile condominiale, tanto è vero che al condomino sono state contestate le seguenti condotte:
- aver posto sulle inferriate del centro commerciale scritte riportanti le diciture "divieto di accesso", "passo carrabile" e "proprietà privata";
- essersi impossessato di corrispondenza destinata all'esercizio commerciale della persona offesa;
- aver posto nella buca delle lettere del pub un coltello da cucina e spazzatura;
- aver occupato l'area di parcheggio del pub con propri mezzi e aver collocato la propria vettura nei pressi del cancello d'ingresso del centro commerciale per impedire l'accesso al locale della vittima;
- aver sostituito il motore del cancello d'ingresso al centro commerciale senza fornire alla persona offesa la chiave di sblocco in caso di avaria;
- aver aggredito il figlio della vittima;
- aver abbandonato bottiglie di vetro rotte nella zona di parcheggio che si trova proprio di fronte al pub;
- aver attaccato la titolare del pub e i suoi familiari.
Il tutto provato dalle dichiarazioni della persona offesa, dei suoi familiari e dai filmati delle telecamere presenti sul posto.
Condotte della persona offesa
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L'imputato però a mezzo difensore ricorre in Cassazione perché la Corte d'Appello non ha preso in considerazione ai fini del decidere, le censure mosse nei confronti della persona offesa, la quale non ha dimostrato rispetto per i diritti dei condomini, perché ha permesso ai clienti del pub di stazionare fino a tarda notte negli spazi comuni, d'imbrattarli e perché ha lasciato aperto il cancello d'ingresso fino a tardi, tollerando rumori e schiamazzi anche di notte. Fatti oggetto di varie denunce e di un procedimento finalizzato a ottenere la chiusura del locale anche per difetto di sorvegliabilità esterna.
L'imputato rileva inoltre come la decisione della Corte d'Appello si fondi solo sulle dichiarazioni della persona offesa e non di altri soggetti terzi disinteressati, di come il giudice dell'impugnazione non abbia tenuto conto del fatto che è stata la persona offesa a togliere i cartelli appesi al cancello, così come ha trascurato la reciprocità degli atti di disturbo e l'assenza di spazi dell'area scoperta riservati alla titolare del pub.
Stalking per il condomino che destabilizza e spaventa i clienti del pub
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La Corte di Cassazione adita però rigetta il ricorso. Non è affatto vero che la Corte d'Appello non ha tenuto conto ai fini del decidere della conflittualità esistente tra imputato e persona offesa. La stessa inoltre non ha tenuto conto solo delle dichiarazioni della persona offesa, ma ha esaminato attentamente anche i video delle telecamere. Vero che nei confronti della persona offesa sono state fatte denunce, ma la stessa non è stata indagata né imputata, così come è stata assolta dal reato di cui all'art. 659 c.p, che punisce chi con schiamazzi o rumori disturba le occupazioni o il riposo delle persone.
Assoluzione che contraddice quindi la tesi difensiva dell'imputato, che attribuisce la conflittualità alla condotta della persona offesa, che non ha mai tenuto condotte aggressive, preferendo rivolgersi in caso di problemi all'autorità giudiziaria, la quale ha negato la reciprocità delle offese, visto che le condotte degli avventori tenute all'interno o fuori dal locale non possono essere attribuite alla titolare del pub. Lo stesso imputato del resto non è stato in grado di riferire in modo preciso di quali condotte negligenti la titolare del pub fosse responsabile.
Nemmeno la rimozione dei cartelli apposti dall'imputato da parte della persona offesa inficiano il giudizio, anche perché è emerso che i conflitti tra i proprietari dei locali commerciali e di quelli residenziali non erano attribuibili ai primi, ma semmai a coloro che in quel condominio avevano acquistato abitazioni, costruite in violazione della normativa urbanistica.
La Corte valuta le sentenze di primo e secondo grado rigorose e precise dal punto di vista logico argomentativo e giuridico e prive di contraddizioni. Decisioni confortate anche dalle riprese delle telecamere di sorveglianza, che hanno dimostrato le numerose condotte di disturbo messe in atto dall'imputato e, per quanto riguarda le accuse d'imbrattamento degli spazi condominiali addebitati agli avventori del pub, hanno fatto emergere una versione dei fatti sfavorevole all'imputato.
La Cassazione evidenzia pertanto come: "Nella specie, l'accento posto dal giudicante sugli innumerevoli atti di disturbo accertati, sulla durata delle molestie e sulla loro gravità - idonea sia a fuorviare la clientela, sia a sottrarre all'impresa la corrispondenza a questa diretta, sia a insolentire le persone, sia a creare timori per la loro incolumità, atteso che frequentemente le situazioni conflittuali sfociano in aggressioni alla persona - dà ampiamente conto del perdurante e grave stato di ansia e di paura ritenuto dal giudicante, atteso che i comportamenti addebitati a (...) hanno effettivamente l'idoneità destabilizzatrice ad essa attribuita e atteso che anche la prova testimoniale, attentamente valutata, depone nella stessa direzione."
Scarica pdf Cassazione n. 3795/2021• Foto: 123rf.com