- Novità in materia di arbitrato bancario finanziario
- Sale la competenza per valore
- Limiti temporali delle controversie da sottoporre all'Abf
- Deroghe alla competenza territoriale
- Nuovi poteri del Presidente del Collegio
- Rafforzato il Collegio di coordinamento
- Procedura e definizione più rapide
- Pubblicità dell'inadempimento
Novità in materia di arbitrato bancario finanziario
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Assonime nella circolare n. 2/2021 (sotto allegata) descrive le modifiche introdotte dalla Banca d'Italia alla disciplina dell'Arbitro bancario finanziario, in attuazione della diretta 2013/11/UE.
Diverse le novità per i correntisti, ai quali viene data la possibilità di ricorrere a uno dei 7 collegi dell'Arbitrato bancario finanziario presenti sul territorio.
Come riportato nella premessa le principali novità sono rappresentate:
- dall'innalzamento del limite di valore delle controversie che possono essere sottoposte all'Arbitro;
- dall'introduzione di misure per una soluzione più rapida dei ricorsi su fattispecie ricorrenti;
- dall'introduzione di un contraddittorio mediante la presentazione di repliche e controrepliche;
- dal rafforzamento del ruolo del Collegio di coordinamento;
- dall'istituzione della Conferenza dei Collegi come sede di confronto informale e raccordo informativo tra i collegi.
Rivisti infine i tempi della procedura e più scanditi i momenti della stessa. Analizziamo le novità di maggior rilievo.
Sale la competenza per valore
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All'Arbitrato bancario e finanziario si possono sottoporre controversie relative ai servizi finanziari e bancari aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, di qualunque valore.
Nel caso in cui invece il ricorrente ricorra all'Arbitrato per chiedere un rimborso o un risarcimento in denaro, l'importo richiesto non può superare i 200.000 euro, ossia il doppio rispetto al valore precedente.
Come precisato nella circolare "Questo innalzamento del limite di valore amplia la tutela offerta dall'Arbitro nei confronti di tutti i clienti, sia consumatori che non consumatori, consentendo di ricorrere all'Abf per importi superiori a quelli previsti in precedenza."
Non sono di competenza dell'Arbitrato le controversie relative ai servizi e alle attività d'investimento, al collocamento di prodotti finanziari e alle operazioni e ai servizi componenti di prodotti finanziari.
Limiti temporali delle controversie da sottoporre all'Abf
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All'Abf non si possono sottoporre controversie che si riferiscono a operazioni o condotte che risalgono a 6 anni prima la data di proposizione del ricorso.
Nel caso in cui le parti abbiano avviato una procedura di conciliazione e questa si sia conclusa con esito negativo, ci si può rivolgere all'AbF decorsi 12 mesi dal fallimento della stessa.
Deroghe alla competenza territoriale
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La circolare ricorda che dal 1° ottobre 2020 la Banca d'Italia può derogare alla competenza territoriale, previo accordo con i Presidenti dei collegi (Bari, Bologna, Palermo, Torino, Milano, Napoli, Roma) e per periodi non superiori a 18 mesi, accentrando la trattazione dei ricorsi presso uno o più collegi, se le domande hanno ad oggetto materie omogenee "sulle quali vi siano orientamenti consolidati".
Nuovi poteri del Presidente del Collegio
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Ampliati i poteri del Presidente del Collegio, al quale è stata riconosciuta la facoltà di decidere con provvedimento monocratico per la soluzione più rapida della controversia, accogliendo il ricorso o formulando una proposta di soluzione anticipata relativamente a quei ricorsi che hanno ad oggetto fattispecie ricorrenti.
Rafforzato il Collegio di coordinamento
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Il Collegio di coordinamento esce rafforzato dalle modifiche. Nel decidere un ricorso che gli è stato rimesso, infatti, deve individuare il principio di diritto e applicarlo al caso concreto, un po' come fa la Corte di Cassazione. La decisione del Collegio diventa così un precedente per i successivi arbitrati che si troveranno ad affrontare questioni similari.
Procedura e definizione più rapide
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Qualora il cliente abbia fatto reclamo alla sua banca o questo non è giunto a conclusione entro 60 giorni (prima erano 30) o nei termini previsti da disposizioni specifiche previste dalla legge o dalle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia, può presentare ricorso all'Arbitro bancario e finanziario.
Nel caso in cui sull'oggetto del ricorso si sia creato un orientamento consolidato, la decisione della controversia presentata all'Arbitro è molto più rapida.
Le procedure che si svolgono innanzi all'arbitrato bancario devono condurre alla definizione della controversia entro il termine massimo di 90 giorni, prorogabili di altri 90, per una durata massima complessiva di 180 giorni.
Pubblicità dell'inadempimento
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"Eliminato l'obbligo dell'intermediario di pubblicare la notizia dell'inadempimento su due quotidiani, sostituendolo con l'obbligo di pubblicare la notizia, in evidenza, sulla pagina iniziale del proprio sito internet per un periodo di sei mesi, anche qualora faccia parte di un gruppo. La pubblicazione dell'inadempimento costituisce un incentivo reputazionale al corretto adempimento delle decisioni."
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- L'arbitro bancario e finanziario (ABF)
Scarica pdf Assonime circolare n. 2/2021• Foto: 123rf.com