- Mantenimento e alimenti per il figlio over60
- Comodato senza determinazione di durata
- Niente casa al figlio di 62 anni che per 20 anni non cerca lavoro
Mantenimento e alimenti per il figlio over60
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Con l'ordinanza n. 3163/2021 (sotto allegata) la Corte di Cassazione conferma la decisione di merito di secondo grado, che ha riconosciuto il diritto di una madre anziana, di ottenere il rilascio dell'immobile di sua proprietà, da tanti anni nella disponibilità del figlio, che all'età di 62 anni, dopo vent'anni senza cercare un'occupazione, non solo si è opposto alla restituzione della casa, ma ha anche chiesto il mantenimento o gli alimenti all'anziana mamma. Peccato che per gli Ermellini perdere il lavoro non fa sorgere nuovamente il diritto al mantenimento.
Una vicenda amara che ha inizio quando il giudice di primo grado accoglie il ricorso di una mamma, che agisce tramite il suo amministratore di sostegno, e condanna il figlio al rilascio dell'immobile di proprietà dell'anziana genitrice. Il figlio a quel punto ricorre in Appello, ma anche questo rigetta la domanda avanzata in quanto in capo alla madre è ormai cessato da tempo l'obbligo di mantenere il figlio di 62 anni. Senza contare che il ricorrente non ha dimostrato il riconoscimento, da parte della madre, del suo stato di bisogno, così come non ha provato il suo diritto agli alimenti, anche alla luce del fatto che i suoi bisogni economici confliggono con la dichiarazione di avere anticipato 1500 euro di spese per la madre.
Comodato senza determinazione di durata
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Parte soccombente in primo e secondo grado decide quindi di rivolgersi alla Cassazione sollevando i seguenti motivi di merito:
- la Corte d'Appello ha errato nel negare la sussistenza del suo stato di bisogno, stante la sua impossibilità a provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, strumentali per tutelare il suo diritto alla salute;
- il giudice del gravame non ha spiegato per quale ragione ha ritenuto infondato il motivo d'appello con cui ha rimarcato il proprio diritto a permanere nella casa in cui ha sempre vissuto, visto che sulla madre grava un obbligo al mantenimento o quantomeno agli alimenti in suo favore, tanto più che la stessa conosce la situazione di non autosufficienza del figlio;
- la Corte erra anche nel qualificare il suo comodato come precario, visto che in capo allo stesso è sorta una detenzione precaria qualificata sul bene, equiparabile al comodato senza determinazione di durata;
- sottolinea ancora una volta infine il mancato riconoscimento dell'obbligo gravante sulla madre di mantenerlo o di riconoscergli quantomeno gli alimenti.
Niente casa al figlio di 62 anni che per 20 anni non cerca lavoro
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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3163/2021 rigetta il ricorso trattando congiuntamente tutti i suddetti motivi di ricorso, perché connessi.
Sulle questioni strettamente di merito la Cassazione evidenzia come la Corte d'Appello ha in realtà motivato in modo chiaro le ragioni del rigetto "ritenendo infondata l'eccezione riconvenzionale sollevata dal … oggi sessantaduenne e la cui pregressa esperienza lavorativa come rappresentante era terminata circa 20 anni fa, senza che, successivamente, avesse trovato altro lavoro, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto fra le parti."
Ha chiarito inoltre che non sussiste in capo alla madre un obbligo di mantenere il figlio ai sensi dell'art. 30 della Costituzione e dell'art. 147 del codice civile, anche perché il ricorrente non ha dimostrato l'asserito riconoscimento da parte della stessa del suo stato di bisogno, né la consapevolezza dell'anziana donna a dover adempire all'obbligazione alimentare.
Il giudice del gravame ricorda del resto come "l'eventuale perdita dell'occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la riviviscenza dell'obbligo del genitore al mantenimento."
Non assolto infine, da parte del richiedente, l'onere probatorio relativo al suo diritto alimentare, visto che l'asserita mancanza di risorse confligge con la dichiarazione dello stesso di aver anticipato spese per la madre per 1500,00 euro.
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Scarica pdf Cassazione n. 3163/2021• Foto: 123rf.com