- Rilascio formule esecutive sotto forma di documento informatico
- La FIIF sulle copie esecutive dei provvedimenti nei fascicoli telematici
- Le linee guida del Tribunale di Roma
Rilascio formule esecutive sotto forma di documento informatico
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Il Covid-19 ha inciso molto sul funzionamento della giustizia e, tra i tanti aspetti più o meno critici, è indubbio che abbia impresso una netta accelerazione alla digitalizzazione, di cui tanto si era discusso negli ultimi anni. Non sono mancati gli intoppi, ma, almeno sulla carta, le intenzioni sono delle migliori.
Ne è un esempio la previsione contenuta nell'art. 23, comma 9-bis, del D.L. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori), convertito in legge n. 176/2020, che ha consentito ai funzionari degli uffici giudiziari di rilasciare la formula esecutiva dei titoli giudiziali sotto forma di documento informatico, previa istanza telematica.
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Un'innovazione di non poco conto, soprattutto essendo in ragione del prolungamento dell'efficacia dello stato di emergenza legato alla pandemia, introdotta al fine di evitare ulteriori assembramenti posto che gli avvocati potranno ottenere ed estrarre il titolo esecutivo "da remoto", senza recarsi fisicamente in cancelleria.
Non sono mancati però, i dubbi in ordine alle conseguenze applicative, posto, ad esempio, che per la notifica tradizionale gli avvocati devono stampare il titolo e attestare la conformità del provvedimento all'originale informatico presente nel fascicolo PCT dal quale è stato estratto. Ciò ha condotto alla predisposizione, nei diversi uffici territoriali, di veri e propri format per agevolare gli avvocati nell'attestazione di conformità, sia mediante linee guida che tramite protocolli d'intesa tra Corti d'Appello e Ordini degli Avvocati.
La FIIF sulle copie esecutive dei provvedimenti nei fascicoli telematici
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La FIIF (la Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense del Consiglio Nazionale Forense) ha posto in evidenza proprio come l'art. 23, comma 9-bis del D.L. 137/2020, consenta anche il rilascio di copie esecutive dei provvedimenti presenti nei fascicoli telematici degli uffici giudiziari abilitati al PCT sotto forma di documento informatico, sottoscritto digitalmente dal cancelliere che, in tal modo, ne effettua il "rilascio" ai sensi dell'art. 153 disp. att. c.p.c.
La copia esecutiva, si legge sul sito FILF, può essere quindi estratta dall'avvocato ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. 179/2012, anche come documento analogico, da corredarsi con le attestazioni di conformità previste da detta norma.
La Fondazione ha dunque proposto dei modelli di attestazione di conformità per le copie esecutive estratte ex art. 23, comma 9-bis, cit. (qui sotto allegati) ritenendo non condivisibili, giacché anacronistiche, quelle prassi locali che hanno diffuso "formule" di attestazione, miranti a preservare la garanzia di unicità del titolo esecutivo prevista dall'art. 476, comma 1, del codice di procedura civile.
Il Gruppo di Lavoro FIIF ha elaborato i modelli di attestazione distinguendo quello da utilizzarsi per la copia esecutiva da quello che va adoperato, invece, per la copia conforme (o per le copie conformi) alla copia esecutiva.
Tuttavia, la Fondazione fa salva la possibilità degli avvocati di adeguarsi a quanto previsto dalle prassi locali o dai decreti presidenziali emessi da alcuni Uffici giudiziari, riportando, solo sulla prima copia esecutiva, la formula con cui il legale dichiara "sotto la propria responsabilità (...) che la presente copia analogica è la sola che intende azionare".
Le linee guida del Tribunale di Roma
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Anche il Tribunale di Roma, con le linee guida del 18 gennaio 2021 (qui sotto allegate) ha previsto delle indicazioni per il rilascio delle formule esecutive in attuazione dell'art. 23, comma 9-bis, del D.L. 137/2020, avuto però riguardo anche all'esigenza di tutelare il debitore, come previsto dal codice di procedura civile, che in taluni casi richiede che il titolo munito di formula sia esibito o consegnato all'ufficiale giudiziario o al giudice dell'esecuzione, limitandone però la circolazione e consentendo il rilascio della seconda copia solo in particolari situazioni.
Si tratta, dunque, del summenzionato principio di unicità del titolo esecutivo, garantito dall'esistenza di un solo esemplare digitale presente nel fascicolo informatico, del quale il difensore può estrarre duplicati e copie. Il Tribunale capitolino, ha tenuto conto di quelle formule esecutive digitali che accedono ad atti cartacei: ad esempio, nel caso di richiesta di esecutività di decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, l'avvocato dovrà allegare su un unico pdf la scansione del ricorso, del decreto ingiuntivo, della relata di notifica, e la prova che la consegna si è perfezionata corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dallo stesso.
Per le procedure di rilascio, invece, l'avvocato potrà estrarre l'originale della convalida (atto esecutivo telematico) dopo aver allegato la scansione dell'atto introduttivo originale, della relata di notifica (telematica, tramite ufficiale giudiziario o in proprio) e della prova del perfezionamento della stessa, sempre accompagnata dall'attestazione di conformità.
Qualora non originariamente delegati, quindi in caso di subentro di nuovo avvocato, al momento della suddetta richiesta andrà allegata la procedura alle liti in PCT o nella PEC.
Estrazione e autentica copie esecutive
Il personale di cancelleria designato, verificate le regolarità dell'istanza e la completezza della documentazione a corredo, provvederà a depositare nel Fascicolo telematico l'originale del titolo richiesto con in calce la formula esecutiva, apponendovi la propria firma digitale e inviando comunicazione all'avvocato dell'avvenuto rilascio.
Il personale di cancelleria annoterà sul PCT "Rilasciato primo titolo esecutivo", che rappresenta l'esemplare ex art. 476 c.p.c., e l'avvocato estrarrà poi le copie con formula esecutiva, provvedendo ad autenticarle utilizzando la formula prevista dalle stesse linee guida. A questo punto, pagati in via telematica i diritti di cancelleria, l'avvocato potrà recarsi all'UNEP per richiedere l'esecuzione del provvedimento rilasciando la dichiarazione di unicità del titolo.
Dichiarazione che, secondo FIIF, "se può attagliarsi alla copia esecutiva al fine di soddisfare le richieste che in tal senso provengono soprattutto dagli Uffici NEP, non ha tuttavia senso alcuno se apposta sulla copia del titolo destinata alla consegna ai fini della notificazione", ovvero su quella destinata a costituire la "copia conforme alla copia esecutiva".
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