COVID-19: no alla seconda dose di vaccino se non si aveva diritto alla prima
È valido il decreto dell'Assessore della Salute della Regione Sicilia che ha deciso di sospendere la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) nei confronti dei soggetti che, non avendone diritto, avevano comunque avuto accesso alla prima dose di vaccino. Infatti, al momento non appare dimostrato un eventuale danno per il mancato completamente del ciclo vaccinale né la presenza di rischi qualora si venga sottoposti a un nuovo ciclo.
Lo ha chiarito il Tar Catania con il decreto n. 102 del 13 febbraio 2021 (qui sotto allegato) respingendo l'istanza dei ricorrenti che, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, avevano ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021.
Innanzi al giudice amministrativo, i due chiedono venga dichiarato l'obbligo dell'Azienda sanitaria di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17 febbraio 2021, assumendo che, in mancanza, sussiste il rischio che si verifichino effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dall'altro lato, quello di essere nuovamente sottoposti a un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi.
Vaccino Covid-19: danno ipotetico se non viene somministrata la seconda dose
Tuttavia, secondo il T.A.R., i ricorrenti non hanno fornito alcun principio di prova in tal senso e, si legge nel provvedimento, "neppure risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione quo ante a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto".
Il danno paventato, secondo il T.A.R., appare "meramente ipotetico", non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell'EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse.
Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non è quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, il giudice ritiene che l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti vada respinta.
Scarica pdf Tar Catania decreto n. 102/2021