Per la Cassazione, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS non rileva l'entità del reddito annuo dell'avvocato ma l'esercizio abituale della professione

Obbligo iscrizione gestione separata INPS per l'avvocato

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Per il libero professionista che non raggiunge la soglia di reddito richiesta per iscriversi alla Cassa Forense, ai fini dell'obbligo d'iscrizione alla gestione separata INPS rileva l'abitualità con cui esercita la sua attività, non l'entità del reddito. Questi i chiarimenti forniti dalla Cassazione nella sentenza n. 4419/2021 (sotto allegata), ma perché gli Ermellini giungono a questa conclusione?

Il Giudice di primo grado dichiara che l'avvocata non è tenuta a iscriversi alla Gestione separata nei periodi in cui ha prodotto un reddito inferiore ai minimi richiesti per l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense.

La Corte d'Appello conferma la decisione. Vero infatti che gli avvocati non obbligati a iscriversi alla Cassa, devono iscriversi alla gestione separata, vero anche però che per iscriversi all'INPS è richiesta la produzione, da parte del professionista, di un importo superiore ai 5000,00 euro l'anno. Circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata.

Per l'iscrizione INPS non occorre che il reddito superi i 5000 euro

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Insoddisfatto delle decisioni a cui sono pervenuti i giudici di merito l'INPS ricorre in Cassazione sollevando un unico motivo di censura. Richiamando la normativa in materia, l'Istituto contesta la decisione della Corte d'Appello perché ha ritenuto erroneamente che la produzione di un reddito non inferiore a 5000 euro costituisca il solo presupposto obbligatorio per l'iscrizione alla Gestione Separata.

Rileva l'abitualità della professione esercitata non il reddito

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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell'INPS perché ritiene fondato il motivo sollevato.

Più volte la Cassazione ha precisato che è obbligatorio iscriversi alla gestione separata INPS se si esercita un'attività professionale in forma abituale, anche se non esclusiva e anche occasionale, per la quale la legge prevede l'iscrizione a un Ordine o Albo. Obbligo che viene meno solo se il soggetto è già iscritto alla Cassa di riferimento.

Affermazione che si ricava dalla lettura combinata degli articoli 2, comma 26 della legge n,. 335/1995 e dell'art. 44 del decreto legge n. 269/2003. In base alla prima norma sono obbligati a iscriversi alla gestione separata i soggetti che esercitano "per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo", il secondo invece estende tale obbligo a coloro che svolgono attività di lavoro autonomo anche in forma occasionale, se il reddito annuo prodotto supera i 5000 euro.

Dalla lettura di queste due norme emerge che:

  • "l'obbligatorietà dell'iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto a un albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo a un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento;
  • la produzione di un reddito superiore alla soglia di 5000,00 euro costituisce invece il presupposto affinché un'attività di lavoro autonomo occasionale possa metter capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri della abitualità."

Dirimente quindi è il modo in cui è svolta l'attività, ossia se in forma abituale oppure no, carattere ricavabile dall'iscrizione all'albo, dall'apertura o meno della Partita Iva o dall'organizzazione materiale dell'attività. Abitualità che però deve essere valutata ex ante, perché in caso contrario si ancorerebbe il requisito dell'iscrizione alla gestione separata alla soglia di reddito dei 5000,00 euro che invece, come anticipato, rileva ai fini dell'assoggettamento a contribuzione delle attività libero professionali svolte in modalità occasionale.

Ne consegue quindi che l'avvocato che guadagna meno di 5000 euro all'anno è tenuto a iscriversi alla gestione separata INPS se svolge attività professionale in forma abituale, requisito ricavabile da come ha organizzato materialmente l'attività e dall'apertura della Partita Iva. Attenzione però, perché non esiste una presunzione assoluta secondo la quale è abituale l'attività che richiede l'iscrizione a un Albo o a un ordine.

Scarica pdf Cassazione n. 4419/2021

Foto: 123rf.com
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