- Contratto di finanziamento e inadempimento del fornitore
- Il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate
- Importanza dell'inadempimento e onere della prova
Contratto di finanziamento e inadempimento del fornitore
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In caso di inadempimento di non scarsa importanza del fornitore dei beni o dei servizi, dunque qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1455 c.c., tocca all'intermediario finanziario restituire al cliente le rate del finanziamento già pagate
Lo ha chiarito l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Milano, in una decisione del 17 febbraio 2021 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di una signora, vittoriosamente assistito dalla Globoconsumatori Onlus, che aveva sottoscritto un contratto per la fornitura di servizi dentistici da effettuarsi in favore della madre.
Al tempo stesso aveva sottoscritto un finanziamento collegato all'erogazione del predetto servizio. A causa della chiusura di tutte le filiali della società che avrebbe dovuto prestare le cure dentistiche suddette, la prestazione oggetto del finanziamento era rimasta inadempiuta. Inutile la messa in mora, mediante diffida ad adempiere, poiché la società aveva chiuso tutti i centri di cui disponeva in Italia, e poi avviato una procedura concorsuale presso il Tribunale di Milano.
Parte ricorrente sottolinea come si sia trattato di un inadempimento di non scarsa importanza, posto che le cure dentistiche erano anche state intraprese, ma non portate a termine. Innanzi all'ABF, dunque, chiede non solo che sia accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione del contratto, ma anche che vengano rimborsate tutte le rate già versate.
Il finanziatore deve rimborsare le rate già pagate
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L'ABF evidenzia come la fattispecie di cui al ricorso sia successiva all'entrata in vigore dell'art. 125-quinques (inadempimento del fornitore) del TUB (d.lgs. 385/1993), introdotto dal d.lgs. n. 141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del TUB in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4/9/2010 e in vigore dal 19/9/2010.
Detta norma statuisce che "Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi, il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile".
Inoltre, la norma chiarisce altresì che "la risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore di beni o servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso".
Nel caso di specie, evidenzia l'ABF, l'esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di acquisto dell'apparecchio traspare in modo evidente dallo stesso modulo contrattuale sottoscritto dalle parti per l'erogazione del finanziamento, il quale contiene il riferimento esplicito al servizio di cure dentistiche di cui alla presente controversia.
Importanza dell'inadempimento e onere della prova
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Risulta agli atti, inoltre, una comunicazione inviata per raccomandata A/R da parte ricorrente al fornitore, qualificabile come atto di costituzione in mora. Dunque, appare evidente la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 1455 del codice civile. Lo stesso ABF, in aderenza all'orientamento della Corte di Cassazione, ha più volte sottolineato come debba reputarsi gravante sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto adempimento allorquando il creditore lamenti l'inadempimento o l'inesatto adempimento.
Nel caso in esame tale onere non è stato affatto assolto del fornitore e il ricorrente ha anche allegato la perizia di un professionista in cui si attesta come la parte di cure dentistiche a cui la paziente si è sottoposta è risultata del tutto inutile e come l'assenza di continuità nelle cure abbia cagionato un danno. Ciò impedisce, nella fattispecie, di parlare di un adempimento parziale del fornitore.
Al cospetto di tale orientamento, condiviso da pressoché unanime giurisprudenza arbitrale (cfr. ABF Napoli, nn. 16/2017, 2465/2015 e 4697/2015, nonché ABF Milano n. 1301/2014 e ABF Roma n. 2978/2013) il Collegio meneghino ritiene di accogliere la domanda restitutoria di parte ricorrente, accertando quindi, previa dichiarazione di risoluzione del contratto di credito il diritto dell'istante di ottenere dall'intermediario resistente la restituzione delle rate del finanziamento già pagate.
Si ringrazia la Globoconsumatori Onlus per l'invio del provvedimento
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