- Responsabilità socio accomandatario
- L'art. 2304 c.c. e il beneficio della preventiva escussione
- La decisione della Cassazione
Responsabilità socio accomandatario
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In un procedimento avente ad oggetto una vicenda più complessa, la Suprema Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, con l'ordinanza n.22629 del 16.10.2020 ribadisce un principio consolidato in merito alla responsabilità del socio accomandatario rispetto alle obbligazioni sociali
La vicenda
La questione giunta all'attenzione della Corte di Cassazione riguardava il rapporto tra due società (una spa ed una sas) che avevano stipulato due distinti contratti: uno di comodato gratuito di un impianto di carburante ed uno di somministrazione del prodotto, con durata pattuita in sei anni.
Il contenzioso ha origine dalla disdetta, inviata nei termini secondo una parte e ritenuta non corretta dall'altra, e dalla conseguente mancata restituzione dell'impianto. Per quel che qui interessa, si evidenzia che la società per azioni agì in giudizio innanzi al Tribunale di Roma per sentir condannare l'altra società al rilascio del bene ed al pagamento, in solido con il socio accomandatario, del risarcimento del danno indicato da una clausola penale prevista in contratto.
All'esito del primo grado di giudizio, Il Tribunale adito condannò la sola società convenuta (non anche il socio accomandatario in solido) al rilascio ed al risarcimento del danno.
La Corte di Appello di Roma, successivamente investita della questione, accoglieva solo il motivo di appello relativo alle spese di lite e rigettava sia l'appello principale sia l'appello incidentale. In particolare, nel motivare il rigetto dell'appello incidentale, la Corte riteneva di non poter emettere condanna diretta nei confronti del socio accomandatario, in solido con la società, al pagamento della penale, poiché quest'ultimo non aveva partecipato personalmente alla stipula del contratto e, comunque, la sua responsabilità è sempre sussidiaria rispetto a quella della società in virtù del beneficio della preventiva escussione.
L'art. 2304 c.c. e il beneficio della preventiva escussione
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L'art.2304 c.c., rubricato "Responsabilità dei soci", prevede che: "I creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale". La norma, prevista nell'ambito della disciplina riguardante la società in nome collettivo, è applicabile anche ai soci accomandatari delle s.a.s. in virtù del rinvio operato in via generale dall'art.2315 c.c. ("Alla società in accomandita semplice si applicano le disposizioni relative alla società in nome collettivo, in quanto siano compatibili con le norme seguenti").
Pertanto, per gli accomandatari la responsabilità solidale e illimitata rispetto alla società è sussidiaria: il creditore della società deve prima escutere il patrimonio sociale e, solo in caso di insufficienza, potrà agire sui beni personali del socio (c.d. beneficio della preventiva escussione). A tal proposito giurisprudenza e dottrina considerano l'accertamento negativo della capienza del patrimonio sociale come una vera e propria condizione di procedibilità dell'azione nei confronti del patrimonio del singolo socio, a differenza di quanto avviene con la società semplice, laddove la preventiva escussione del patrimonio sociale forma oggetto di una semplice eccezione da parte del socio convenuto.
Come ribadito anche nella pronuncia in oggetto, ciò significa che il beneficio di escussione concesso ai soci illimitatamente responsabili opera solo in sede esecutiva, nel senso che il creditore della società non può agire coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società. Ciò, però, non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter agire in sede esecutiva qualora ne ricorrano le condizioni, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di quest'ultimo.
La decisione della Cassazione
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Con l'ordinanza n.22629/2020 in oggetto, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato i motivi di ricorso principale ed ha accolto il motivo di ricorso incidentale relativo alla mancata condanna del socio accomandatario, in proprio ed in aggiunta e in solido con quella della società, al pagamento della penale prevista in contratto per il ritardo nel rilascio dell'impianto.
La Corte, infatti, ha ribadito che "la previsione del beneficio di escussione, valendo sul piano della mera esecuzione, non esclude il diritto del creditore di agire, in sede di cognizione, contro il socio illimitatamente responsabile, possibilità che va ammessa in favore del creditore sociale per dargli modo di munirsi di uno specifico e diretto titolo esecutivo nei confronti del socio, prevenendo ogni intralcio e per iscrivere, ad esempio, ipoteca giudiziale sui beni del medesimo". E, in tal senso, la Corte ha affermato che "la giurisprudenza di questa Corte è consolidata proprio nel senso indicato dal ricorrente" e che "la responsabilità del socio illimitatamente responsabile può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società quale che sia quello tra essi che ha contrattato con il terzo. Ad opinare diversamente si porrebbe nel nulla la logica della responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario".
Val la pena solo di precisare che il principio ribadito nel provvedimento in oggetto si riferisce alle obbligazioni contrattuali, poiché ciò riguardava il caso specifico. Ma, in via generale, la responsabilità illimitata e solidale dei soci in questione opera per tutte le obbligazioni sociali conseguenti all'attività sociale o da essa dipendenti.
Pertanto, la Corte ha rigettato il ricorso principale, ha accolto l'incidentale, ha cassato l'impugnata sentenza ed ha rinviato la causa per nuovo esame, ed anche per la liquidazione delle spese, alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione.