Per il Tribunale di Palermo lo svolgimento delle attività ludiche ha pari rilevanza costituzionale rispetto alla posizione dei vicini contro i rumori intollerabili

Limitate le attività sportive rumorose dell'oratorio

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Chi ha ragione tra l'Oratorio, che svolge le sue quotidiane attività ricreative e ludiche, e i vicini che lamentano che queste siano eccessivamente rumorose e intollerabili per gli abitanti degli appartamenti adiacenti?

Si tratta di interessi contrapposti, è vero, ma sono entrambe posizioni soggettive di rilievo costituzionale, di pari rilevanza, che non è possibile ordinare secondo criteri di gerarchia/subordinazione.

Per questo si ritiene che il giudice non possa inibire del tutto lo svolgimento della pratica ludica, mentre potrà prediligere una soluzione volta al bilanciamento degli opposti interessi, come, ad esempio, regolamentare l'attività dell'oratorio, disciplinare gli orari e i giorni e per quanto tempo si potrà svolgere, vietare l'uso di impianti di amplificazione e limitare l'utilizzo degli spazi esterni.

È quanto deciso dal Tribunale di Palermo, in un'ordinanza resa in composizione collegiale il 17 febbraio 2021 (sotto allegata) che è tornato a vagliare una situazione che, tempo fa, era stata oggetto di un'ordinanza cautelare del medesimo ufficio giudiziario (emessa il 5 dicembre 2019).


Per approfondimenti Oratorio disturba i vicini? Attività sportive limitate


La nuova pronuncia origina dal reclamo avanzato dalla Parrocchia contro tale provvedimento, che aveva accertato l'attuale intollerabilità delle attività ricreative e ludiche svolte dall'Oratorio, nell'ambito delle relative attività, anche connesse a quelle parrocchiali.

In sostanza, il giudice conferma l'ordinanza monocratica nella parte in cui ha accolto la domanda cautelare dei condomini, ma riforma tale decisione nella parte in cui detta le statuizioni dirette alla ricondurre entro i limiti di tollerabilità le immissioni acustiche, recando un regolamento puntuale e particolareggiato per tutelare sia gli interessi della Parrocchia che quelli dei vicini.

Posizioni contrapposte di rilievo costituzionale

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La pronuncia reclamata aveva accolto dell'istanza di alcuni Condomini, con appartamenti affacciati sul cortile dell'Oratorio che avevano ritenuto troppo rumorose le attività svolte nel piazzale, quotidianamente, anche nei fine settimana e in estate, spesso prolungate fino a tarda sera. Immissioni ritenute intollerabili anche a causa dell'assenza di necessari accorgimenti volti a evitare il frastuono.

La pronuncia reclamata evidenziava la contrapposizione di due posizioni soggettive di rilievo costituzionale: quella della Parrocchia a poter svolgere la propria attività pastorale creando momenti di sana aggregazione giovanile e quella dei ricorrenti di abitare il loro domicilio e di godere gli ambienti domestici, che sono anche quelli della famiglia, senza che ne sia alterata la serenità psico-fisica.

Tanto premesso, il giudicante aveva deciso di non ricorrere alla soluzione estrema di inibire del tutto lo svolgimento di attività continuative idonee a superare i limiti di tollerabilità, ma aveva dettato una serie di accorgimenti.

Il regolamento predisposto dal Tribunale, tuttavia, viene ritenuto particolarmente restrittivo, da qui il reclamo innanzi al Collegio giudicante avanzato dalla Parrocchia.

Attività ludico-ricreative e sussidiarietà orizzontale

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Tale reclamo viene accolto parzialmente, in particolare laddove afferma che il regolamento adottato dal suddetto provvedimento sia irragionevole giacché comportante "un'eccessiva compressione del suo diritto a vantaggio dei diritti della controparte".

Il regolamento predisposto dal giudice della fase cautelare, si legge in sentenza, "pur muovendo dalla condivisa ed ineludibile necessità di apprestare tutela piena ed effettiva al diritto fondamentale dei resistenti di godere di un ambiente domestico salubre ove svolgere le attività realizzatrici della propria persona (art. 32 Cost.), finisce però per comprimere irragionevolmente (art. 3 Cost.) le facoltà della reclamante senza tenere conto del criterio, legale e sussidiario, del preuso (art. 844 c.c.) del cortile", preesistente alla costruzione dell'immobile dei resistenti e destinato fin dalla sua costituzione alla "ricreazione dei giovani poveri che frequentano la parrocchia", nonché"del particolare contesto socio-ambientale in cui si svolgono i fatti di causa".

Tra l'altro, precisa il Collegio, se da un lato è ben vero che "l'aggregazione dei giovani presso le strutture parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione delle finalità istituzionali dell'ente ecclesiastico svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione" (si richiama Cass. n. 2166/2006), dall'altro però tali attività "ludico - ricreative" non mirano a realizzare un lucro dell'ente o a soddisfare altre specie di interessi egoistici individuali o di gruppo ma, nel segno del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118 ult. co. Cost.) concorrono alla realizzazione di un interesse generale (l'assistenza sociale), che il Costituente ha voluto si iscrivesse fra i compiti di spettanza politica dello Stato pluralista (art. 38 Cost.).

Vanno bilanciati gli interessi delle parti

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Queste premesse inducono il Tribunale a predisporre nuove prescrizioni di comportamento, invitando le parti comunque a uniformare le loro dinamiche relazionali alla buona fede oggettiva posto che il rapporto di vicinato che le lega è destinato a perdurare nel tempo e che tale rapporto pone in relazione interessi fondamentali potenzialmente contrapposti dotati di pari rilevanza costituzionale e non ordinabili preventivamente secondo criteri di gerarchia/subordinazione.

Anche il CTU incaricato ha infatti confermato che le immissioni acustiche lamentante dai ricorrenti e prodotte dall'esercizio da parte dell'ente resistente di attività ricreative e sportive di chiaro interesse sociale, proprio in ragione delle peculiare conformazione del cortile (deputato fin dalla sua edificazione allo svolgimento della attività di assistenza sociale in esame) non potranno essere eliminate ma soltanto ricondotte, con taluni accorgimenti, nei limiti della normale tollerabilità.


All'esito del bilanciamento degli interessi delle parti, illuminato dal principio di ragionevolezza, di adeguatezza e di proporzionalità (art. 3 Cost.), il Tribunale ordina alla Parrocchia, qualora intenda utilizzare il cortile, di rispettare tutta una serie di prescrizioni.

Ad esempio, vengono regolamentate le attività estive (che potranno svolgersi solo per un periodo di tempo limitato, a determinate ore e mai il sabato e la domenica), ma anche le attività invernali.

Ancora, viene consentito lo svolgimento di una sola disciplina sportiva per volta e viene stilato un vero e proprio calendario degli incontri sportivi, che si occupa anche dell'accoglienza dei bambini per il catechismo (non in concomitanza con altre attività), dei vari sport e delle modalità per praticarli (ad esempio utilizzando alcuni dispositivi) ed evitare eccessivi rumori.

Si vieta sempre, tra l'altro, l'uso di fischietti, impianti di amplificazioni, megafoni e simili e si vieta che gli eventuali impianti di illuminazione siano diretti verso l'abitazione dei reclamati.

Scarica pdf Tribunale di Palermo, ordinanza 17 febbraio 2021

Foto: 123rf.com
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