Per la Cassazione rischia la sospensione l'avvocato che viene meno a criteri di equilibro e misura nel rilasciare interviste e pone in essere condotte vietate per acquisire clientela

Legale sospeso se rivela segreti istruttori alla stampa e ingaggia figuranti in TV

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Rischia la sospensione l'avvocato che, ingaggiando attori e con trucchi di scena, millanti successi professionali propri o di colleghi compiacenti, rilasciando interviste e partecipando a programmi TV assieme a figuranti che interpretano la parte di clienti difesi con successo in vicende di grande clamore mediatico. Ciò, infatti, costituisce violazione dei principi di decoro, probità, dignità e correttezza, nonché delle norme sulla riservatezza e sull'accaparramento della clientela.


Lo ha confermato la Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 5420/2021 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un'avvocatessa che il Consiglio Nazionale Forense aveva condannato per violazione del codice deontologico forense.

Se l'avvocato esagera nei rapporti con la stampa

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In particolare, la professionista era ritenuta responsabile per essere venuta meno, nei rapporti con la stampa, ai criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste nel rispetto dei doveri di segretezza e riservatezza, nonché per aver posto in essere condotte vietate per l'acquisizione della clientela, infine per non aver mantenuto nei confronti di colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. Da qui la sua condanna alla sospensione dall'esercizio della professione forense per quattro mesi.


Il CNF aveva rilevato dai documenti acquisiti al procedimento, consistenti in articoli di giornale e presenti in rete, che risultava pienamente provato che la ricorrente aveva rilasciato interviste relative al contenuto dei processi da lei seguiti come difensore, era comparsa in trasmissioni televisive con sembianze alterate, interpretando ruoli in processi inventati, aveva ingaggiato una figurante, aveva proposto giudizi di classe chiaramente infondati, dopo averne magnificato sui giornali il sicuro positivo risultato, conseguendone la condanna alle spese di lite per innumerevoli suoi assistiti, e, in relazione agli stessi giudizi, aveva indicato come recapito telefonico ai clienti quello dello studio di altri avvocati, i quali erano stati bersagliati da innumerevoli telefonate dei suoi assistiti, il tutto all'evidente fine di procurarsi nuovi clienti.

Adeguatezza della sanzione

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Tutto questo conduce anche la Corte di Cassazione a confermare la condanna, nonostante le doglianze della ricorrente. Le sue censure sono inammissibili nella parte in cui evidenziano, anche sotto il profilo della mancata contestazione, vizi derivanti dalla violazione di norme del procedimento svoltosi dinanzi al Consiglio dell'ordine, senza tuttavia dimostrare che le doglianze in ordine a quelle violazioni fossero state fatte valere con l'impugnazione della relativa decisione davanti al Consiglio nazionale forense.


Difatti, tali violazioni non possono essere denunciate per la prima volta con il ricorso alle Sezioni Unite, che ha ad oggetto la pronuncia del Consiglio Nazionale Forense (Cass. n. 28505 del 23/12/2005).


Non coglie nel segno neppure la censura con cui la professionista contesa l'adeguatezza della sanzione, ritenendo che le eventuali imputazioni sarebbero state al più punibili con l'avvertimento, trattandosi, tra l'altro, del primo procedimento disciplinare da lei subito.


Gli Ermellini evidenziano come, in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la determinazione della sanzione adeguata costituisce tipico apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, Sentenza n. 1609 del 24/01/2020), con conseguente inammissibilità della censura al riguardo.

Scarica pdf Cassazione Sezioni Unite sentenza n. 5420/2021

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