Nei giudizi in materia di responsabilità medica occorre distinguere la causalità materiale dalla causalità giuridica e i relativi oneri della prova

I due cicli causali nella responsabilità medica

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Con l'ordinanza numero 4424 del 18 febbraio 2021 (qui sotto allegata), la Corte di cassazione è tornata sulla questione della causalità nel campo medico-sanitario, rimarcando la distinzione tra i due cicli causali che devono essere presi in considerazione.

Si tratta, in particolare, del ciclo relativo all'evento dannoso, che si pone a monte, e di quello relativo all'impossibilità di adempiere, che si pone a valle.

La causalità materiale

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Il paziente che adduca di essere stato danneggiato da un comportamento medico deve limitarsi a dimostrare la cd. causalità materiale, ovverosia la sussistenza di un rapporto di causa-effetto tra la prestazione professionale e l'aggravamento o l'insorgenza di una patologia.

Tale prova può essere data anche per presunzioni.

La causalità giuridica

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È invece sul medico che, laddove il paziente abbia assolto il proprio onere probatorio, grava l'obbligo di dimostrare, per andare esente da responsabilità, la cd. causalità giuridica.

In particolare, egli deve provare, alternativamente:

  • di aver esattamente adempiuto alla propria obbligazione ai sensi del secondo comma dell'articolo 1176 del codice civile;
  • che sia intervenuta una causa esterna, imprevedibile (anche ponendo in essere l'ordinaria diligenza di cui al primo comma dell'articolo 1176 del codice civile) e inevitabile (dal punto divista strettamente oggettivo e causale).

Per non risarcire il paziente, quindi, non è sufficiente dimostrare che, nel corso delle cure, è insorta una complicanza, ma, a tal fine, il medico deve anche riuscire a provare che tale circostanza fosse imprevedibile e inevitabile e di aver tentato di fronteggiarla tenendo una condotta adeguata.

Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 4424/2021
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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