Procedimento disciplinare geometri
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Nel procedimento disciplinare a carico di geometri non può essere violato il diritto di difesa del professionista incolpato.
A confermarlo è la Corte di Cassazione Sez. 2 civ. con la sentenza n. 6175 del 05.03.2021.
Art. 24 Costituzione
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Il perno attorno cui ruota il nucleo di questa sentenza è l'art. 24 della Costituzione, in forza del quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; inoltre la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Nel caso del procedimento disciplinare a carico del geometra, il professionista ha diritto di partecipare, eventualmente anche con la presenza di un suo difensore, all'adunanza davanti al Collegio provinciale competente ad irrogare la sanzione.
Dunque il professionista ha diritto ad essere debitamente informato della data dell'adunanza ed, in caso contrario, l'eventuale decisione dell'organo sarà viziata per la violazione del diritto di difesa.
Decisione che, rammenta la Suprema Corte, deve essere annullata dal Consiglio Nazionale, dal momento che non operano i principi processualistici che regolano esclusivamente i rapporti tra organi giurisdizionali, ad esempio quelli inerenti la remissione al primo giudice.
Assenza di contraddittorio
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Per voler fare l'esempio prendendo spunto dalla sentenza commentata, nel caso in cui il professionista non venga informato della data di svolgimento della seduta per la discussione del suo caso, ecco in questa situazione l'incolpato non può partecipare all'adunanza e, quindi, non può difendersi eventualmente avvalendosi dell'assistenza tecnica di un difensore.
Pertanto la mancanza dell'organo procedente dovrà essere sanzionata con la dichiarazione di nullità della delibera del Collegio dei geometri e geometri laureati.
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