- Fecondazione eterologa e maternità surrogata: appello della Consulta al legislatore
- Fecondazione eterologa
- Maternità surrogata
Fecondazione eterologa e maternità surrogata: appello della Consulta al legislatore
[Torna su]
Sono state depositate nella giornata del 9 marzo 2021, due pronunce della Corte Costituzionale su altrettante tematiche particolarmente delicate, ovvero fecondazione eterologa e maternità surrogata.
In entrambi i casi la Consulta ha richiamato all'attenzione il legislatore italiano, ponendosi a difesa dei diritti dei minore: nel dettaglio, i giudici hanno sottolineando il vuoto di tutela in relazione ai preminenti interessi del minore, nonché valutato come non differibile l'individuazione di soluzioni in grado di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela di tale interessi.
Nel dettaglio, per quanto riguarda la fecondazione eterologa, la Consulta ritiene "indifferibile una legge per garantire ai nati pieni diritti alla cura, all'educazione, all'istruzione, alla stabilità dei rapporti affettivi". Per i giudici "il grave vuoto di tutela dell'interesse del minore, nato da fecondazione eterologa praticata all'estero da due donne il cui rapporto, dopo anni, è diventato conflittuale, non sarà più tollerabile se si protrarrà l'inerzia del legislatore".
Per la Consulta devono essere tutelati anche i nati da maternità surrogata, occorrendo che l'ordinamento garantisca un riconoscimento giuridico del legame tra il bambino e la coppia che se ne prende cura, ovvero entrambi i componenti della coppia che ne hanno voluto la nascita e che lo hanno poi accudito, esercitando di fatto la responsabilità genitoriale.
Fecondazione eterologa
[Torna su]
Con la sentenza n. 32/2021 (qui sotto allegata) la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate con riferimento agli art. 8 e 9 della L. 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e dell'art. 250 del codice civile, nonostante il Tribunale di Padova avesse denunciato il vuoto di tutela lasciato dalle norme citate che non consentono ai nati da un progetto condiviso di PMA, praticata all'estero da due donne, l'attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale, quando non vi siano le condizioni per procedere all'"adozione in casi particolari" e sia accertato giudizialmente l'interesse del minore.
Per la Consulta, tuttavia, spetta prioritariamente al legislatore individuare il "ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana", per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore "alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise", evitando di generare disarmonie nel sistema.
L'intervento del legislatore
In motivazione, la sentenza richiama precedenti decisioni della Corte costituzionale da cui emerge, con riferimento agli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione, la costante attenzione al miglior interesse del minore, anche nato da PMA prima ancora che la pratica della fecondazione eterologa fosse disciplinata, e la valorizzazione della genitorialità sociale, se non coincidente con quella biologica, non essendo il dato genetico requisito imprescindibile della famiglia. N
Ancora, il provvedimento menziona gli strumenti internazionali dei diritti umani e la giurisprudenza delle due Corti europee, affinché sia possibile far emergere un quadro ampio e sinergico di riferimenti alla tutela degli interessi "preminenti" e "migliori" dei minori nello stabilire legami con entrambi i genitori.
L'identità dei figli, centrale nelle decisioni della Corte di Strasburgo, finisce con l'essere "incisa quale componente della sua vita privata", se non si stabilisce un legame affettivo stabile, rafforzato dalla filiazione. In via esemplificativa, la Consulta ha indicato gli ambiti entro cui potrebbe svolgersi l'intervento del legislatore per assicurare adeguata tutela ai minori: dalla riscrittura delle previsioni sullo status filiationis, a una nuova tipologia di adozione che garantisca tempestivamente la pienezza dei diritti dei nati.
Maternità surrogata
[Torna su]
Con la sentenza n. 33/2021 (qui sotto allegata), invece, è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione sull'impossibilità di riconoscere in Italia una sentenza straniera di attribuzione dello stato di genitori a due uomini italiani uniti civilmente, che abbiano fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero.
Al fine di porre rimedio all'attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore, anche in tal caso la Consulta ha sottolineato la necessità di un indifferibile intervento del legislatore che avrà il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata, individuando una soluzione che si faccia carico di tutti i diritti e i principi in gioco.
Al momento, infatti, gli interessi dei minori appaiono insufficientemente tutelati. La Corte costituzionale ha anzitutto ribadito che il divieto, penalmente sanzionato, di ricorrere alla pratica della maternità surrogata risponde a una logica di tutela della dignità della gestante e mira anche a evitare i rischi di sfruttamento di chi è particolarmente vulnerabile perché vive in situazioni sociali ed economiche disagiate.
Interessi del minore e adozione in casi particolari
Ciononostante, la questione portata all'attenzione dei giudici è focalizzata sui "migliori interessi" del bambino nei suoi rapporti con la coppia (omosessuale o eterosessuale) che abbia condiviso il percorso che va dal suo concepimento, in un paese in cui la maternità surrogata è lecita, fino al suo trasferimento in Italia, dove la coppia si è presa quotidianamente cura del bambino.
In questa situazione, osserva il provvedimento, l'interesse del minore è quello di "ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che nella realtà fattuale già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata", trattandosi di legami che sono parte integrante della stessa identità del minore, che vive e cresce nell'ambito di una determinata comunità di affetti.
Per la Corte, il ricorso all'adozione in casi particolari di cui all'art. 44, comma 1, lettera d) della L. n 184/1983 (c.d. adozione non legittimante), già considerato praticabile dalla Cassazione, "costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali".
Questa, infatti, non attribuisce la genitorialità all'adottante e resta comunque subordinata all'assenso del genitore "biologico". In conclusione, il legislatore dovrà farsi carico di una disciplina che assicuri una piena tutela degli interessi del minore, in modo più aderente alle peculiarità della situazione, che sono assai diverse da quelle dell'adozione "non legittimante".
Scarica pdf Corte Costituzionale sentenza 33/2021
• Foto: 123rf.com