- Fondo patrimoniale e debiti lavorativi
- La relazione tra debito e bisogni della famiglia va accertata
- Il soddisfacimento dei bisogni della famiglia è eccezionale
Fondo patrimoniale e debiti lavorativi
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La questione della riconducibilità o meno dei debiti derivanti dall'attività professionale o d'impresa tra quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia è oggetto dei più accesi dibattiti in merito alla disciplina del fondo patrimoniale.
Anche la Corte di cassazione non ha avuto sempre una visione unanime sul punto e, di recente, è tornata sull'argomento cambiando parzialmente rotta rispetto ad alcune precedenti pronunce.
La relazione tra debito e bisogni della famiglia va accertata
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Con l'ordinanza numero 2904/2021 qui sotto allegata, la Corte ha in particolare affermato che, se è vero che la circostanza che un debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale del coniuge non è di per sé idonea a escludere in termini assoluti che lo stesso sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia, è altrettanto vero che di norma, secondo la comune esperienza, le obbligazioni assunte in ambito lavorativo hanno uno scopo estraneo a tali bisogni.
Il che, in termini pratici, vuol dire che la relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia deve essere accertata di volta in volta, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso concreto.
Il soddisfacimento dei bisogni della famiglia è eccezionale
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In altre parole, secondo i giudici le obbligazioni che concernono l'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale hanno di norma "un'inerenza diretta e immediata" con le esigenze dell'attività medesima e possono assolvere anche al soddisfacimento dei bisogni della famiglia "solo indirettamente e mediatamente".
Così, chi intenda far valere tale seconda destinazione deve dimostrare che "diversamente dall'id quod plerumque accidit, l'atto di assunzione del debito è eccezionalmente volto ad immediatamente e direttamente soddisfare i bisogni della famiglia" e ciò in quanto e nella misura in cui il coniuge, con i proventi della propria attività, vi faccia fronte in adempimento dei doveri di cui all'articolo 143 del codice civile.
Scarica pdf ordinanza Cassazione numero 2904/2021